Articolo 42.
Le prestazioni devono comprendere:
(a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita
che abbia compiuto lo "stage" prescritto;
(b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto, vestiario,
alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica;
(c) sia una combinazione delle prestazioni previste dai
sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.