(Codice Europeo-art. 42)
                            Articolo 42. 
 
  Le prestazioni devono comprendere: 
    (a) sia un pagamento periodico concesso ad ogni persona assistita
che abbia compiuto lo "stage" prescritto; 
    (b) sia la fornitura ai figli o per i figli di vitto,  vestiario,
alloggio, soggiorni di vacanze o assistenza domestica; 
    (c)  sia  una  combinazione  delle   prestazioni   previste   dai
sottoparagrafi (a) e (b) del presente articolo.