(Codice Europeo-art. 43)
                            ARTICOLO 43. 
 
  Le prestazioni di  cui  all'articolo  42  devono  essere  garantite
almeno ad una persona assistita che abbia compiuto, nel corso  di  un
periodo prescritto, uno "stage" che puo' consistere sia in un mese di
contributi o di impiego, sia in sei mesi di residenza.