(Codice Europeo-art. 44)
                            ARTICOLO 44. 
 
  Il  valore  totale  delle  prestazioni  concesse   in   conformita'
dell'articolo 42,  alle  persone  assistite  dovra'  essere  tale  da
rappresentare l'1,5 per cento del salario di un operaio  adulto,  non
specializzato, di sesso maschile, determinato  in  conformita'  delle
norme contenute nell'articolo 66, moltiplicato per il  numero  totale
dei figli di tutti i residenti.