(Codice Europeo-art. 46)
                             PARTE VIII 
                  TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' 
 
                            ARTICOLO 46. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del codice deve garantire alle persone assistite  la  concessione  di
prestazioni in caso  di  maternita'  in  conformita'  degli  articoli
seguenti della detta parte.