ARTICOLO 48.
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte di
salariati, categorie che formino almeno il 50 per cento dell'insieme
dei salariati e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in caso
di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse
categorie;
(b) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte della
popolazione attiva, che costituiscano almeno il 20 per cento
dell'insieme dei residenti e, per quanto attiene alle prestazioni
mediche in caso di maternita', anche le mogli degli appartenenti a
queste stesse categorie.