(Codice Europeo-art. 48)
                            ARTICOLO 48. 
 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia tutte le donne appartenenti  a  categorie  prescritte  di
salariati, categorie che formino almeno il 50 per cento  dell'insieme
dei salariati e, per quanto attiene alle prestazioni mediche in  caso
di maternita', anche le mogli  degli  appartenenti  a  queste  stesse
categorie; 
    (b) sia tutte le donne appartenenti a categorie prescritte  della
popolazione  attiva,  che  costituiscano  almeno  il  20  per   cento
dell'insieme dei residenti e, per  quanto  attiene  alle  prestazioni
mediche in caso di maternita', anche le mogli  degli  appartenenti  a
queste stesse categorie.