Articolo 49.
1. Per quanto riguarda la gravidanza, il parto e le loro
conseguenze, le prestazioni mediche in caso di maternita' devono
comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo.
2. Le cure mediche devono comprendere almeno:
(a) le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure
post-partum, prestate sia da un medico, che da una ostetrica
diplomata; e
(b) il ricovero quando e' necessario.
3. Le cure mediche di cui al paragrafo 2 del presente articolo
devono mirare a conservare, a ristabilire e a migliorare le
condizioni di salute della donna assistita, nonche' la sua capacita'
al lavoro ed a far fronte ai suoi bisogni personali.
4. Gli uffici governativi o le istituzioni che concedono le
prestazioni mediche in caso di maternita' devono incoraggiare le
donne assistite con tutti i mezzi piu' opportuni, a ricorrere ai
servizi generali sanitari posti a loro disposizione dalle autorita'
pubbliche da altri organismi riconosciuti dalle autorita' pubbliche.