(Codice Europeo-art. 49)
                            Articolo 49. 
 
  1.  Per  quanto  riguarda  la  gravidanza,  il  parto  e  le   loro
conseguenze, le prestazioni mediche  in  caso  di  maternita'  devono
comprendere le cure mediche di cui ai paragrafi 2 e  3  del  presente
articolo. 
  2. Le cure mediche devono comprendere almeno: 
    (a) le cure prenatali,  le  cure  durante  il  parto  e  le  cure
post-partum, prestate sia da un medico, che da una ostetrica 
diplomata; e 
    (b) il ricovero quando e' necessario. 
  3. Le cure mediche di cui al  paragrafo  2  del  presente  articolo
devono  mirare  a  conservare,  a  ristabilire  e  a  migliorare   le
condizioni di salute della donna assistita, nonche' la sua  capacita'
al lavoro ed a far fronte ai suoi bisogni personali. 
  4. Gli  uffici  governativi  o  le  istituzioni  che  concedono  le
prestazioni mediche in caso  di  maternita'  devono  incoraggiare  le
donne assistite con tutti i mezzi  piu'  opportuni,  a  ricorrere  ai
servizi generali sanitari posti a loro disposizione  dalle  autorita'
pubbliche da altri organismi riconosciuti dalle autorita' pubbliche.