(Codice Europeo-art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  Quando, in vista dell'applicazione di una qualsiasi delle parti  da
II a X del presente Codice, previste dalla sua  ratifica,  una  Parte
Contraente e' tenuta ad assistere categorie  prescritte  di  persone,
che formino in totale almeno una percentuale stabilita di salariati o
di residenti,  detta  Parte  Contraente  deve  accertarsi,  prima  di
impegnarsi ad applicare la detta parte, che  la  percentuale  di  cui
sopra e' stata raggiunta.