(Codice Europeo-art. 50)
                            ARTICOLO 50. 
 
  Per quanto concerne la sospensione  del  guadagno  derivante  dalla
gravidanza, dal parto e dalle loro conseguenze, la prestazione  sara'
costituita da un pagamento periodico calcolato in  conformita'  delle
disposizioni dell'articolo 65 e  dell'articolo  66.  L'ammontare  del
pagamento periodico puo' variare durante l'eventualita', a condizione
che l'ammontare medio sia conforme alle suddette disposizioni.