(Codice Europeo-art. 51)
                            ARTICOLO 51. 
 
  Le  prestazioni  di  cui  agli  articoli  49  e  50  devono,  nella
eventualita'  coperta,  essere  garantite   almeno   ad   una   donna
appartenente alle categorie assistite che abbia compiuto uno  "stage"
ritenuto sufficiente ad evitare gli  abusi,  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 49  devono  essere  garantite  anche  alle  mogli  degli
appartenenti alle categorie assistite, quando questi abbiano compiuto
lo "stage" previsto.