(Codice Europeo-art. 52)
                            ARTICOLO 52. 
 
  Le prestazioni di cui agli articoli 49 e 50 devono essere  concesse
per tutta la durata dell'eventualita' prevista; tuttavia, i pagamenti
periodici possono essere limitati a dodici  settimane  meno  che  non
venga imposto o autorizzato dalla legge  nazionale  un  periodo  piu'
lungo di astensione al lavoro, nel qual caso i pagamenti non potranno
essere limitati ad un periodo di durata inferiore.