(Codice Europeo-art. 53)
                              PARTE IX 
                 TRATTAMENTO IN CASO DI INVALIDITA' 
 
                            ARTICOLO 53. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del Codice deve garantire alle persone assistite  la  concessione  di
prestazioni in caso di invalidita',  in  conformita'  degli  articoli
seguenti della detta parte.