(Codice Europeo-art. 54)
                            ARTICOLO 54. 
 
  L'eventualita'  coperta   sara'   costituita   dall'inabilita'   ad
esercitare una attivita' professionale, sino ad un grado  prescritto,
quando appare probabile che tale inabilita' sara' permanente o quando
essa sussista, dopo la cessazione dell'indennita' di malattia.