ARTICOLO 55.
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva
costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei
residenti;
(c) sia tutti i residenti le cui risorse durante il verificarsi
dell'eventualita' non superino i limiti prescritti in conformita'
delle disposizioni dell'articolo 67.