(Codice Europeo-art. 55)
                            ARTICOLO 55. 
 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della   popolazione   attiva
costituenti in  totale  almeno  il  20  per  cento  dell'insieme  dei
residenti; 
    (c) sia tutti i residenti le cui risorse durante  il  verificarsi
dell'eventualita' non superino i  limiti  prescritti  in  conformita'
delle disposizioni dell'articolo 67.