ARTICOLO 56.
La prestazione consistera' in un pagamento periodico calcolato nel
modo seguente:
(a) conformemente alle disposizioni sia dell'articolo 65, sia
dell'articolo 66, quando sono assistite categorie di salariati o
categorie della popolazione attiva;
(b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, quando sono
assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non
superino i limiti prescritti.