(Codice Europeo-art. 56)
                            ARTICOLO 56. 
 
  La prestazione consistera' in un pagamento periodico calcolato  nel
modo seguente: 
    (a) conformemente alle disposizioni  sia  dell'articolo  65,  sia
dell'articolo 66, quando sono  assistite  categorie  di  salariati  o
categorie della popolazione attiva; 
    (b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, quando sono
assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non
superino i limiti prescritti.