(Codice Europeo-art. 57)
                            ARTICOLO 57. 
 
  1. La prestazione di cui all'articolo  56  deve,  nell'eventualita'
coperta, essere almeno garantita: 
    (a) ad una  persona  assistita  che  abbia  compiuto,  prima  del
verificarsi dell'eventualita', secondo regole prescritte, uno "stage"
che puo' consistere sia in 15 anni di contributi o di impiego, che in
10 anni di residenza; 
    (b) quando, in  linea  di  principio,  sono  assistite  tutte  le
persone attive, ad una  persona  assistita  che  abbia  compiuto  uno
"stage" di tre anni di contributi e a nome della  quale  siano  stati
versati, nel corso del periodo attivo della sua vita,  contributi  il
cui numero medio annuo raggiunga una cifra prescritta. 
  2. Quando la concessione della prestazione di cui  al  paragrafo  1
del presente articolo e' subordinata  al  compimento  di  un  periodo
minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno  garantita  una
prestazione ridotta: 
    (a) ad una  persona  assistita  che  abbia  compiuto,  prima  del
verificarsi dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno  "stage"
di 5 anni di contributi o di impiego; 
    (b) quando, in  linea  di  principio,  sono  assistite  tutte  le
persone attive, ad una  persona  assistita  che  abbia  compiuto  uno
"stage" di tre anni di contributi e a  nome  della  quale  sia  stato
versato, durante il periodo attivo  della  sua  vita,  la  meta'  del
numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma
(b) del paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del paragrafo 1 del  presente  articolo  saranno
considerate  soddisfatte  quando   una   prestazione   calcolata   in
conformita' della parte XI, ma secondo una percentuale  inferiore  di
10 unita' e a quella indicata nella tabella allegata a  questa  parte
per  il  beneficiario-tipo,  e'  almeno  garantita  ad  ogni  persona
assistita che abbia compiuto, secondo regole prescritte,  5  anni  di
versamento di contributi, di impiego o di residenza. 
  4.  Puo'  essere  operata   una   riduzione   proporzionale   della
percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI  quando  lo
"stage" per la prestazione che corrisponde alla  percentuale  ridotta
e' superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore  a  15
anni di contributi  o  di  impiego.  Una  prestazione  ridotta  sara'
attribuita in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.