ARTICOLO 57.
1. La prestazione di cui all'articolo 56 deve, nell'eventualita'
coperta, essere almeno garantita:
(a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del
verificarsi dell'eventualita', secondo regole prescritte, uno "stage"
che puo' consistere sia in 15 anni di contributi o di impiego, che in
10 anni di residenza;
(b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le
persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno
"stage" di tre anni di contributi e a nome della quale siano stati
versati, nel corso del periodo attivo della sua vita, contributi il
cui numero medio annuo raggiunga una cifra prescritta.
2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1
del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo
minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una
prestazione ridotta:
(a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del
verificarsi dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage"
di 5 anni di contributi o di impiego;
(b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le
persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno
"stage" di tre anni di contributi e a nome della quale sia stato
versato, durante il periodo attivo della sua vita, la meta' del
numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma
(b) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno
considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in
conformita' della parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di
10 unita' e a quella indicata nella tabella allegata a questa parte
per il beneficiario-tipo, e' almeno garantita ad ogni persona
assistita che abbia compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di
versamento di contributi, di impiego o di residenza.
4. Puo' essere operata una riduzione proporzionale della
percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo
"stage" per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta
e' superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15
anni di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara'
attribuita in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.