(Codice Europeo-art. 59)
                               PARTE X 
                 PRESTAZIONI RISERVATE AI SUPERSTITI 
 
                            ARTICOLO 59. 
 
  Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte
del Codice, deve garantire alle persone assistite la  concessione  di
prestazioni riservate ai superstiti, in  conformita'  degli  articoli
seguenti della detta parte.