(Codice Europeo-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  In vista di applicare le parti II, III, IV,  V,  VIII  (per  quanto
attiene alle cure mediche), IX o X del  presente  Codice,  una  Parte
Contraente  puo'  tener  conto  della  protezione  che   risulti   da
assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per
le persone assistite se tali assicurazioni: 
    (a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorita', o, se si tratta
soltanto di una assistenza complementare, quando dette  assicurazioni
sono controllate dalle pubbliche autorita' o amministrate in  comune,
conformemente  a  norme  prescritte,  dai  datori  di  lavoro  e  dai
lavoratori; 
    (b) coprono una parte sostanziale dette persone il  cui  guadagno
non  superi  quello  dell'operaio  qualificato  di  sesso   maschile,
determinato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65, e 
    (c)  soddisfano,  unitamente  alle  altre  forme  di   assistenza
occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.