ARTICOLO 6.
In vista di applicare le parti II, III, IV, V, VIII (per quanto
attiene alle cure mediche), IX o X del presente Codice, una Parte
Contraente puo' tener conto della protezione che risulti da
assicurazioni che, per la legge nazionale, non siano obbligatorie per
le persone assistite se tali assicurazioni:
(a) sono sovvenzionate dalle pubbliche autorita', o, se si tratta
soltanto di una assistenza complementare, quando dette assicurazioni
sono controllate dalle pubbliche autorita' o amministrate in comune,
conformemente a norme prescritte, dai datori di lavoro e dai
lavoratori;
(b) coprono una parte sostanziale dette persone il cui guadagno
non superi quello dell'operaio qualificato di sesso maschile,
determinato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65, e
(c) soddisfano, unitamente alle altre forme di assistenza
occorrendo, le corrispondenti disposizioni del presente codice.