(Codice Europeo-art. 60)
                            ARTICOLO 60. 
 
  1. L'eventualita' coperta deve comprendere la perdita dei mezzi  di
sussistenza subita, dalla vedova o dai figli a causa del decesso  del
capofamiglia; nel caso della vedova, il diritto alla prestazione puo'
essere subordinato  alla  presunzione,  in  conformita'  della  legge
nazionale, che essa sia incapace di provvedere ai propri bisogni. 
  2. La legislazione nazionale potra' sospendere la prestazione se la
persona che  ne  avrebbe  avuto  diritto  esercita  alcune  attivita'
rimunerate prescritte, o potra' ridurre le  prestazioni  contributive
quando i guadagni del beneficiario superino un determinato ammontare,
nonche' le  prestazioni  non  contributive,  quando  i  guadagni  del
beneficiario, o altre sue risorse, o  entrambi  superino  l'ammontare
prescritto.