(Codice Europeo-art. 62)
                            ARTICOLO 62. 
 
  La prestazione consistera' in un pagamento periodico, calcolato nel
modo seguente: 
    (a) in conformita'  delle  disposizioni  dell'articolo  65  e  66
quando  sono  assistiti  le  mogli  e  i   figli   dei   capifamiglia
appartenenti a categorie di salariati o a  quelle  della  popolazione
attiva; 
    (b) in conformita' delle disposizioni  dell'articolo  67,  quando
sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di
residente e le cui risorse, durante  l'eventualita'  non  superino  i
limiti prescritti.