ARTICOLO 62.
La prestazione consistera' in un pagamento periodico, calcolato nel
modo seguente:
(a) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 e 66
quando sono assistiti le mogli e i figli dei capifamiglia
appartenenti a categorie di salariati o a quelle della popolazione
attiva;
(b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando
sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli aventi la qualifica di
residente e le cui risorse, durante l'eventualita' non superino i
limiti prescritti.