ARTICOLO 63.
1. La prestazione di cui all'articolo 62, nell'eventualita' coperta
dev'essere garantita almeno:
(a) ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto,
secondo le regole prescritte, uno "stage" che puo' consistere, sia in
15 anni di contributi che di impiego, sia in 10 anni di residenza;
(b) quando in linea di principio sono assistiti le mogli ed i
figli di tutte le persone attive, ad una persona assistita il cui
capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre anni di contributi, a
condizione che siano stati versati a nome di detto capofamiglia, nel
corso del periodo attivo della sua vita contributi il cui numero
medio annuo raggiunge la cifra prescritta.
2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1
del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo
minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una
prestazione ridotta:
(a) ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto,
secondo le regole prescritte, uno "stage" di 5 anni di contributi o
di impiego;
(b) quando, in linea di principio, sono assistiti le mogli e i
figli di tutte le persone attive, ad una persona assistita il cui
capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre anni di contributi, a
condizione che sia stata versata, a nome di detto capofamiglia, nel
corso del periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio
annuo di contributi prescritti cui fa riferimento il comma (b) del
paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno
considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in
conformita' della parte XI, ma in base ad una percentuale di 10
unita' inferiore a quella indicata nella tabella allegata a detta
parte per il beneficiario tipo, e' almeno garantita ad ogni persona
assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo regole prescritte,
5 anni di contributi di impiego o di residenza.
4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella
tabella annessa alla parte XI puo' essere operata quando lo "stage"
per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e'
superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni
di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara' attribuita
in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
5. Puo' essere prescritta una durata minima di matrimonio affinche'
una vedova senza figlia, ritenuta incapace a provvedere ai propri
bisogni, abbia diritto ad una prestazione riservata ad un
sopravvivente.