(Codice Europeo-art. 63)
                            ARTICOLO 63. 
 
  1. La prestazione di cui all'articolo 62, nell'eventualita' coperta
dev'essere garantita almeno: 
    (a) ad una persona assistita il  cui  capofamiglia  ha  compiuto,
secondo le regole prescritte, uno "stage" che puo' consistere, sia in
15 anni di contributi che di impiego, sia in 10 anni di residenza; 
    (b) quando in linea di principio sono assistiti  le  mogli  ed  i
figli di tutte le persone attive, ad una  persona  assistita  il  cui
capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre  anni  di  contributi,  a
condizione che siano stati versati a nome di detto capofamiglia,  nel
corso del periodo attivo della sua  vita  contributi  il  cui  numero
medio annuo raggiunge la cifra prescritta. 
  2. Quando la concessione della prestazione di cui  al  paragrafo  1
del presente articolo e' subordinata  al  compimento  di  un  periodo
minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno  garantita  una
prestazione ridotta: 
    (a) ad una persona assistita il  cui  capofamiglia  ha  compiuto,
secondo le regole prescritte, uno "stage" di 5 anni di  contributi  o
di impiego; 
    (b) quando, in linea di principio, sono assistiti le  mogli  e  i
figli di tutte le persone attive, ad una  persona  assistita  il  cui
capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre  anni  di  contributi,  a
condizione che sia stata versata, a nome di detto  capofamiglia,  nel
corso del periodo attivo della sua vita, la meta'  del  numero  medio
annuo di contributi prescritti cui fa riferimento il  comma  (b)  del
paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del paragrafo 1 del  presente  articolo  saranno
considerate  soddisfatte  quando   una   prestazione   calcolata   in
conformita' della parte XI, ma in  base  ad  una  percentuale  di  10
unita' inferiore a quella indicata nella  tabella  allegata  a  detta
parte per il beneficiario tipo, e' almeno garantita ad  ogni  persona
assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo regole prescritte,
5 anni di contributi di impiego o di residenza. 
  4. Una riduzione proporzionale  della  percentuale  indicata  nella
tabella annessa alla parte XI puo' essere operata quando  lo  "stage"
per  la  prestazione  corrispondente  alla  percentuale  ridotta   e'
superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni
di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara'  attribuita
in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 
  5. Puo' essere prescritta una durata minima di matrimonio affinche'
una vedova senza figlia, ritenuta incapace  a  provvedere  ai  propri
bisogni,  abbia  diritto  ad  una   prestazione   riservata   ad   un
sopravvivente.