PARTE XI
CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI
ARTICOLO 65.
1. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente
articolo, l'ammontare della prestazione, aumentato dell'ammontare
degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra' essere,
per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata alla presente
parte, almeno uguale, per l'eventualita' in questione, alla
percentuale indicata in tale tabella in rapporto al totale del
guadagno precedente del beneficiario o del suo capofamiglia e del
totale degli assegni familiari pagati ad una persona assistita che
abbia gli stessi oneri familiari del beneficiario-tipo.
2. Il guadagno precedente del beneficiario o del suo capofamiglia
sara' calcolato conformemente alle norme prescritte e, quando le
persone assistite o i loro capifamiglia sono suddivisi in categorie a
seconda dei loro guadagni, i guadagni precedenti potranno essere
calcolati in base ai guadagni base delle categorie alle quali essi
appartenevano.
3. Potra' essere prescritto un limite massimo per l'ammontare della
prestazione o per i guadagni tenuti in considerazione per il calcolo
della prestazione con la riserva che tale limite massimo sia fissato
in modo che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo
siano soddisfatte quando i guadagni precedenti del beneficiario o del
suo capofamiglia sono inferiori o uguali al salario di un operaio
qualificato di sesso maschile.
4. I guadagni precedenti del beneficiario o del suo capofamiglia,
il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione
e gli assegni familiari saranno calcolati negli stessi tempi di base.
5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in modo
da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo.
6. Per l'applicazione del presente articolo, un operaio qualificato
di sesso maschile sara':
(a) sia un aggiustatore meccanico o un tornitore nell'industria
meccanica, diversa dall'industria delle macchine elettriche;
(b) sia un operaio qualificato-tipo, definito in conformita'
delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo;
(c) sia una persona i cui guadagni siano uguali al 125 per cento
dei guadagni medi di tutte le persone assistite.
7. L'operaio qualificato-tipo, ai fini dell'applicazione del comma
(b) del paragrafo 6 del presente articolo, sara' scelto nella
categoria che occupa il maggior numero di persone di sesso maschile
assistite per l'eventualita' considerata, o di capifamiglia delle
persone assistite nel ramo che occupa il maggior numero di dette
persone assistite o di detti capifamiglia; a tale scopo, sara'
utilizzata la classificazione internazionale tipo per industrie, di
tutti i rami dell'attivita' economica, adottata dal Consiglio
Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso
della sua settima sessione, il 27 agosto 1948, e che e' riportata
nell'addendum 1 del presente Codice, tenuto conto di ogni modifica
che potra' esservi apportata.
8. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, potra'
essere scelto un operaio qualificato di sesso maschile in ciascuna
delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7
del presente articolo.
9. Il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, scelto
conformemente ai commi (a) e (b) del paragrafo 6 del presente
articolo, sara' determinato sulla base del salario per un numero
normale di ore di lavoro fissato sia da convenzioni collettive, sia,
ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtu' di
quest'ultima, sia per consuetudine, ivi comprese le indennita' di
caro-vita, ove esistano; quando i salari cosi' determinati
differiscono da una regione all'altra e non viene applicato il
paragrafo 8 del presente articolo, sara' considerato il salario
medio.
10. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso, concessi per la
vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(ad eccezione di quelli che coprono l'incapacita' al lavoro), per
l'invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati
quando si verifichino sensibili variazioni del livello generale dei
guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita.