(Codice Europeo-art. 65)
                              PARTE XI 
                   CALCOLO DEI PAGAMENTI PERIODICI 
 
                            ARTICOLO 65. 
 
  1. Per  ogni  pagamento  periodico  cui  si  applichi  il  presente
articolo, l'ammontare  della  prestazione,  aumentato  dell'ammontare
degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra' essere,
per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata  alla  presente
parte,  almeno  uguale,  per  l'eventualita'   in   questione,   alla
percentuale indicata in  tale  tabella  in  rapporto  al  totale  del
guadagno precedente del beneficiario o del  suo  capofamiglia  e  del
totale degli assegni familiari pagati ad una  persona  assistita  che
abbia gli stessi oneri familiari del beneficiario-tipo. 
  2. Il guadagno precedente del beneficiario o del  suo  capofamiglia
sara' calcolato conformemente alle  norme  prescritte  e,  quando  le
persone assistite o i loro capifamiglia sono suddivisi in categorie a
seconda dei loro guadagni,  i  guadagni  precedenti  potranno  essere
calcolati in base ai guadagni base delle categorie  alle  quali  essi
appartenevano. 
  3. Potra' essere prescritto un limite massimo per l'ammontare della
prestazione o per i guadagni tenuti in considerazione per il  calcolo
della prestazione con la riserva che tale limite massimo sia  fissato
in modo che le disposizioni del paragrafo  1  del  presente  articolo
siano soddisfatte quando i guadagni precedenti del beneficiario o del
suo capofamiglia sono inferiori o uguali al  salario  di  un  operaio
qualificato di sesso maschile. 
  4. I guadagni precedenti del beneficiario o del  suo  capofamiglia,
il salario dell'operaio qualificato di sesso maschile, la prestazione
e gli assegni familiari saranno calcolati negli stessi tempi di base. 
  5. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in  modo
da essere in ragionevole rapporto con quella del beneficiario-tipo. 
  6. Per l'applicazione del presente articolo, un operaio qualificato
di sesso maschile sara': 
    (a) sia un aggiustatore meccanico o un  tornitore  nell'industria
meccanica, diversa dall'industria delle macchine elettriche; 
    (b) sia un  operaio  qualificato-tipo,  definito  in  conformita'
delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo; 
    (c) sia una persona i cui guadagni siano uguali al 125 per  cento
dei guadagni medi di tutte le persone assistite. 
  7. L'operaio qualificato-tipo, ai fini dell'applicazione del  comma
(b) del  paragrafo  6  del  presente  articolo,  sara'  scelto  nella
categoria che occupa il maggior numero di persone di  sesso  maschile
assistite per l'eventualita' considerata,  o  di  capifamiglia  delle
persone assistite nel ramo che occupa  il  maggior  numero  di  dette
persone assistite o  di  detti  capifamiglia;  a  tale  scopo,  sara'
utilizzata la classificazione internazionale tipo per  industrie,  di
tutti  i  rami  dell'attivita'  economica,  adottata  dal   Consiglio
Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso
della sua settima sessione, il 27 agosto 1948,  e  che  e'  riportata
nell'addendum 1 del presente Codice, tenuto conto  di  ogni  modifica
che potra' esservi apportata. 
  8. Quando le prestazioni variano da una regione  all'altra,  potra'
essere scelto un operaio qualificato di sesso  maschile  in  ciascuna
delle regioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi  6  e  7
del presente articolo. 
  9. Il salario dell'operaio qualificato di  sesso  maschile,  scelto
conformemente ai commi  (a)  e  (b)  del  paragrafo  6  del  presente
articolo, sara' determinato sulla base  del  salario  per  un  numero
normale di ore di lavoro fissato sia da convenzioni collettive,  sia,
ove  occorra,  dalla  legislazione   nazionale   o   in   virtu'   di
quest'ultima, sia per consuetudine, ivi  comprese  le  indennita'  di
caro-vita,  ove  esistano;  quando   i   salari   cosi'   determinati
differiscono da una  regione  all'altra  e  non  viene  applicato  il
paragrafo 8 del  presente  articolo,  sara'  considerato  il  salario
medio. 
  10. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso, concessi per la
vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali
(ad eccezione di quelli che coprono  l'incapacita'  al  lavoro),  per
l'invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno  revisionati
quando si verifichino sensibili variazioni del livello  generale  dei
guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita.