(Codice Europeo-art. 66)
                            ARTICOLO 66. 
 
  1. Per  ogni  pagamento  periodico  cui  si  applichi  il  presente
articolo,  l'ammontare  della  prestazione  aumentato  dell'ammontare
degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra'  essere
tale, per il beneficiario-tipo di  cui  alla  tabella  allegata  alla
presente parte,  da  essere  almeno  uguale,  per  l'eventualita'  in
questione, alla percentuale indicata in tale tabella in  rapporto  al
totale del salario di un operaio non  qualificato  adulto,  di  sesso
maschile, e dell'ammontare degli  assegni  familiari  pagati  ad  una
persona  assistita  che  abbia  gli  stessi   oneri   familiari   del
beneficiario-tipo. 
  2. Il salario dell'operaio  non  qualificato,  adulto  e  di  sesso
maschile, la prestazione e gli assegni  familiari  saranno  calcolati
sugli stessi tempi-base. 
  3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in  modo
tale   da   essere   in   ragionevole   rapporto   con   quella   del
beneficiario-tipo. 
  4. Per l'applicazione del  presente  articolo,  sara'  operaio  non
qualificato di sesso maschile: 
    (a) sia  un  operaio-tipo  dell'industria  meccanica  diversa  da
quella delle macchine elettriche; 
    (b)  sia  un   operaio-tipo   definito   in   conformita'   delle
disposizioni del paragrafo seguente. 
  5. L'operaio-tipo, per l'applicazione del comma (b) del paragrafo 4
del presente articolo, sara' scelto nella  categoria  che  occupa  il
maggior  numero  di  persone  di   sesso   maschile   assistite   per
l'eventualita' considerata, o di capifamiglia delle persone assistite
nel ramo che occupa il maggior numero di dette persone assistite o di
detti capifamiglia; a tal fine,  si  utilizzera'  la  classificazione
internazionale tipo, per industrie, di  tutti  i  rami  di  attivita'
economica,   adottate   dal    Consiglio    Economico    e    Sociale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso della  sua  settima
sessione del 27 agosto 1948, e che e' riportata nell'addendum  1  del
presente Codice, tenuto conto di ogni modifica che  potrebbe  esservi
apportata. 
  6. Quando le prestazioni  variano  da  una  regione  all'altra,  un
operaio non qualificato adulto, di sesso maschile potra' venir scelto
in ciascuna delle regioni,  in  conformita'  delle  disposizioni  dei
paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 
  7.  Il  salario  dell'operaio  non  qualificato  adulto,  di  sesso
maschile, sara' determinato sulla base  del  salario  per  un  numero
normale di ore di lavoro, fissato sia da convenzioni collettive, che,
ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtu' di questa,  sia
da  consuetudini,  ivi  comprese  le  indennita'  di  caro-vita,   se
esistono; quando i  salari  cosi'  determinati  differiscono  da  una
regione all'altra e il paragrafo 6 del presente  articolo  non  viene
applicato, verra' preso in considerazione il salario medio. 
  8. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso concessi  per  la
vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali
(ad eccezione di quelli che coprono  l'incapacita'  al  lavoro),  per
invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati in
caso di sensibili variazioni del livello generale  dei  guadagni  che
risultino da sensibili variazioni del costo della vita.