ARTICOLO 66.
1. Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente
articolo, l'ammontare della prestazione aumentato dell'ammontare
degli assegni familiari pagati durante l'eventualita', dovra' essere
tale, per il beneficiario-tipo di cui alla tabella allegata alla
presente parte, da essere almeno uguale, per l'eventualita' in
questione, alla percentuale indicata in tale tabella in rapporto al
totale del salario di un operaio non qualificato adulto, di sesso
maschile, e dell'ammontare degli assegni familiari pagati ad una
persona assistita che abbia gli stessi oneri familiari del
beneficiario-tipo.
2. Il salario dell'operaio non qualificato, adulto e di sesso
maschile, la prestazione e gli assegni familiari saranno calcolati
sugli stessi tempi-base.
3. Per gli altri beneficiari, la prestazione sara' fissata in modo
tale da essere in ragionevole rapporto con quella del
beneficiario-tipo.
4. Per l'applicazione del presente articolo, sara' operaio non
qualificato di sesso maschile:
(a) sia un operaio-tipo dell'industria meccanica diversa da
quella delle macchine elettriche;
(b) sia un operaio-tipo definito in conformita' delle
disposizioni del paragrafo seguente.
5. L'operaio-tipo, per l'applicazione del comma (b) del paragrafo 4
del presente articolo, sara' scelto nella categoria che occupa il
maggior numero di persone di sesso maschile assistite per
l'eventualita' considerata, o di capifamiglia delle persone assistite
nel ramo che occupa il maggior numero di dette persone assistite o di
detti capifamiglia; a tal fine, si utilizzera' la classificazione
internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attivita'
economica, adottate dal Consiglio Economico e Sociale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel corso della sua settima
sessione del 27 agosto 1948, e che e' riportata nell'addendum 1 del
presente Codice, tenuto conto di ogni modifica che potrebbe esservi
apportata.
6. Quando le prestazioni variano da una regione all'altra, un
operaio non qualificato adulto, di sesso maschile potra' venir scelto
in ciascuna delle regioni, in conformita' delle disposizioni dei
paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
7. Il salario dell'operaio non qualificato adulto, di sesso
maschile, sara' determinato sulla base del salario per un numero
normale di ore di lavoro, fissato sia da convenzioni collettive, che,
ove occorra, dalla legislazione nazionale o in virtu' di questa, sia
da consuetudini, ivi comprese le indennita' di caro-vita, se
esistono; quando i salari cosi' determinati differiscono da una
regione all'altra e il paragrafo 6 del presente articolo non viene
applicato, verra' preso in considerazione il salario medio.
8. Gli ammontari dei pagamenti periodici in corso concessi per la
vecchiaia, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(ad eccezione di quelli che coprono l'incapacita' al lavoro), per
invalidita' e per il decesso del capofamiglia, saranno revisionati in
caso di sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che
risultino da sensibili variazioni del costo della vita.