(Codice Europeo-art. 68)
                              PARTE XII 
                         DISPOSIZIONI COMUNI 
 
                            ARTICOLO 68. 
 
  Una prestazione cui abbia avuto diritto una persona  assistita,  in
applicazione di una qualsiasi delle parti da  II  a  X  del  presente
Codice, puo' essere sospesa in una misura che puo' essere prescritta: 
    (a) per tutto il tempo in cui  l'interessato  non  si  trovi  sul
territorio della Parte Contraente; 
    (b) per tutto il tempo in cui  l'interessato  venga  mantenuto  a
spese, pubbliche o a spese di un'istituzione  o  di  un  servizio  di
previdenza sociale; tuttavia, una parte della prestazione deve essere
concessa alle persone che sono a carico del beneficiario; 
    (c) per tutto il tempo in cui l'interessato riceva, in  contanti,
un'altra prestazione  di  previdenza  sociale  ad  eccezione  di  una
prestazione  familiare,  e  per  tutto  il  periodo  in   cui   viene
indennizzato per la stessa eventualita' da un terzo, con  la  riserva
che la parte della prestazione sospesa non superi l'altra prestazione
o l'indennita' proveniente da terzi; 
    (d) quando l'interessato ha tentato di ottenere  una  prestazione
con la frode; 
    (e) quando l'eventualita' e' stata causata da un reato  o  da  un
crimine commesso dall'interessato; 
    (f)  quando  l'eventualita'  e'  stata  causata  da   un   errore
volontario dell'interessato; 
    (g)  in  determinati  casi  quando  l'interessato   trascuri   di
utilizzare i servizi medici o  i  servizi  di  riabilitazione  a  sua
disposizione  o  non  osservi  le  norme  prescritte  per  verificare
l'esistenza dell'eventualita' o per il comportamento dei  beneficiari
di prestazioni; 
    (h) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione,
quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi di collocamento
a sua disposizione; 
    (i) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione,
quando l'interessato abbia perduto il proprio impiego come  risultato
diretto  di  una   sospensione   di   lavoro   dovuta   a   conflitto
professionale, o abbia lasciato volontariamente  il  proprio  impiego
senza giustificati motivi; 
    (j) per quanto concerne la prestazione ai sopravviventi per tutto
il tempo in cui la vedova viva in concubinaggio.