PARTE XII
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 68.
Una prestazione cui abbia avuto diritto una persona assistita, in
applicazione di una qualsiasi delle parti da II a X del presente
Codice, puo' essere sospesa in una misura che puo' essere prescritta:
(a) per tutto il tempo in cui l'interessato non si trovi sul
territorio della Parte Contraente;
(b) per tutto il tempo in cui l'interessato venga mantenuto a
spese, pubbliche o a spese di un'istituzione o di un servizio di
previdenza sociale; tuttavia, una parte della prestazione deve essere
concessa alle persone che sono a carico del beneficiario;
(c) per tutto il tempo in cui l'interessato riceva, in contanti,
un'altra prestazione di previdenza sociale ad eccezione di una
prestazione familiare, e per tutto il periodo in cui viene
indennizzato per la stessa eventualita' da un terzo, con la riserva
che la parte della prestazione sospesa non superi l'altra prestazione
o l'indennita' proveniente da terzi;
(d) quando l'interessato ha tentato di ottenere una prestazione
con la frode;
(e) quando l'eventualita' e' stata causata da un reato o da un
crimine commesso dall'interessato;
(f) quando l'eventualita' e' stata causata da un errore
volontario dell'interessato;
(g) in determinati casi quando l'interessato trascuri di
utilizzare i servizi medici o i servizi di riabilitazione a sua
disposizione o non osservi le norme prescritte per verificare
l'esistenza dell'eventualita' o per il comportamento dei beneficiari
di prestazioni;
(h) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione,
quando l'interessato trascuri di utilizzare i servizi di collocamento
a sua disposizione;
(i) per quanto riguarda la prestazione in caso di disoccupazione,
quando l'interessato abbia perduto il proprio impiego come risultato
diretto di una sospensione di lavoro dovuta a conflitto
professionale, o abbia lasciato volontariamente il proprio impiego
senza giustificati motivi;
(j) per quanto concerne la prestazione ai sopravviventi per tutto
il tempo in cui la vedova viva in concubinaggio.