(Codice Europeo-art. 69)
                            ARTICOLO 69. 
 
  1. Ogni richiedente deve avere il diritto di appellarsi in caso  di
rifiuto della prestazione o di contestazione  sulla  sua  qualita'  o
sulla sua quantita'. 
  2. Quando, nell'applicazione del presente Codice, l'amministrazione
delle cure mediche e' affidata ad un ufficio governativo responsabile
davanti al Parlamento, il diritto d'appello di cui al paragrafo 1 del
presente  articolo  puo'  essere  sostituito  dal  diritto  di   fare
esaminare dall'autorita' competente  ogni  reclamo  che  riguardi  il
rifiuto delle cure mediche o la qualita' delle cure mediche ricevute. 
  3.  Quando  le  richieste  vengono  portate  davanti  a   tribunali
speciali, creati per trattare le questioni di previdenza sociale e in
seno ai quali siano rappresentate le persone  assistite,  il  diritto
d'appello puo' non essere accordato.