(Codice Europeo-art. 7)
                              PARTE II 
                            CURE MEDICHE 
 
                             ARTICOLO 7. 
 
  Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente  parte
del Codice, deve garantire la somministrazione  di  prestazioni  alle
persone assistite quando il  loro  stato  richiede  cure  mediche  di
carattere preventivo o curativo, in conformita' dei seguenti articoli
della detta Parte.