(Codice Europeo-art. 70)
                            ARTICOLO 70. 
 
  1. Il costo delle prestazioni concesse in applicazione del presente
Codice e le spese amministrative di tali  prestazioni  devono  essere
finanziate  collettivamente  mediante  contributi   od   imposte,   o
congiuntamente da essi secondo modalita' che evitino che  le  persone
con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che
tengano conto della situazione economica della Parte Contraente e  di
quella delle categorie delle persone assistite. 
  2. Il totale dei contributi assicurativi  a  carico  dei  salariati
assistiti non deve superare il 50 per cento del totale delle  risorse
destinate alla protezione dei salariati delle loro mogli e dei figli.
Per  determinare  se  tale  condizione  e'  soddisfatta,   tutte   le
prestazioni concesse dalla  Parte  Contraente,  in  applicazione  del
presente Codice, potranno essere considerate  nel  loro  insieme,  ad
eccezione delle prestazioni concesse alle famiglie e ad eccezione  di
quelle concesse in  caso  di  infortuni  sul  lavoro  e  di  malattie
professionali  ove  queste  ultime  siano  fornite   da   istituzioni
particolari. 
  3. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita'  generale
per  quanto  attiene  al  servizio  delle  prestazioni  concesse   in
applicazione  del  presente  Codice  ed  adottare  tutte  le   misure
necessarie al fine di raggiungere tale scopo; essa deve,  occorrendo,
accertarsi che gli studi ed i calcoli attuariali necessari,  relativi
all'equilibrio finanziario siano redatti periodicamente, ed  in  ogni
caso, prima  di  ogni  modifica  delle  prestazioni,  del  tasso  dei
contributi  o  delle   imposte   destinate   alla   copertura   delle
eventualita' in questione.