(Codice Europeo-art. 71)
                            ARTICOLO 71. 
 
  1.  Quando  l'amministrazione  non  e'  assicurata  da  un  ufficio
governativo responsabile di fronte al  Parlamento,  i  rappresentanti
delle persone  assistite  devono  partecipare  all'amministrazione  o
farne parte con potere  consultivo  alle  condizioni  prescritte;  la
legislazione nazionale puo'  anche  prevedere  la  partecipazione  di
rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorita' pubbliche. 
  2. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita'  generale
per la buona amministrazione delle  istituzioni  e  dei  servizi  che
contribuiscono all'applicazione del presente Codice.