(Codice Europeo-art. 72)
                             PARTE XIII 
                         DISPOSIZIONI VARIE 
 
                            ARTICOLO 72. 
 
  Il presente Codice non si applichera': 
    (a) alle eventualita' sopravvenute prima dell'entrata  in  vigore
della  parte  corrispondente  del  Codice  per  la  Parte  Contraente
interessata; 
    (b) alle prestazioni concesse per eventualita' sopravvenute  dopo
l'entrata in vigore della parte  corrispondente  del  Codice  per  la
Parte Contraente interessata, nella misura in cui i  diritti  e  tali
prestazioni provengano da periodi anteriori  alla  data  della  detta
entrata in vigore.