PARTE XIII
DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 72.
Il presente Codice non si applichera':
(a) alle eventualita' sopravvenute prima dell'entrata in vigore
della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente
interessata;
(b) alle prestazioni concesse per eventualita' sopravvenute dopo
l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la
Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali
prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta
entrata in vigore.