ARTICOLO 74.
1. Ogni Parte Contraente sottoporra' al Segretario Generale un
rapporto annuo sull'applicazione del presente Codice. Tale rapporto
fornira':
(a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia
alle disposizioni del Codice previste dalla ratifica; e
(b) le prove che la detta Parte Contraente ha soddisfatto le
esigenze statistiche formulate da:
(i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b),
per quanto riguarda il numero delle persone assistite;
(ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli
ammontari delle prestazioni;
(iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto riguarda la
durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e
(iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 per quanto riguarda la
proporzione delle risorse che provengono da contributi assicurativi
dei salariati assistiti.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato.
2. Ogni Parte Contraente fornira' al Segretario Generale, su
richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sul modo in cui
Essa applica le disposizioni del presente Codice previste per la sua
ratifica.
3. Il Comitato dei Ministri potra' autorizzare il Segretario
Generale a trasmettere all'Assemblea Consultiva copia dei rapporti e
delle informazioni supplementari sottoposte in applicazione dei
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il Segretario Generale inviera' al Direttore Generale
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro i rapporti e le informazioni
supplementari sottoposti in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo, pregandolo di consultare su tale materia l'organo
competente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di
trasmettergli le conclusioni cui detto organo e' giunto.
5. Detti rapporti e informazioni supplementari, nonche' le
conclusioni dell'organo della Organizzazione Internazionale del
Lavoro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, saranno esaminati
dal Comitato che sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto
contenente le conclusioni cui e' giunto.