(Codice Europeo-art. 74)
                            ARTICOLO 74. 
 
  1. Ogni Parte Contraente  sottoporra'  al  Segretario  Generale  un
rapporto annuo sull'applicazione del presente Codice.  Tale  rapporto
fornira': 
    (a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia 
alle disposizioni del Codice previste dalla ratifica; e 
    (b) le prove che la detta  Parte  Contraente  ha  soddisfatto  le
esigenze statistiche formulate da: 
      (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61  (a)  o  (b),
per quanto riguarda il numero delle persone assistite; 
      (ii) gli articoli 44, 65, 66  o  67  per  quanto  attiene  agli
ammontari delle prestazioni; 
      (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto riguarda la 
durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e 
      (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70  per  quanto  riguarda  la
proporzione delle risorse che provengono da  contributi  assicurativi
dei salariati assistiti. 
  Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel  modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 
  2. Ogni  Parte  Contraente  fornira'  al  Segretario  Generale,  su
richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sul modo in cui
Essa applica le disposizioni del presente Codice previste per la  sua
ratifica. 
  3. Il  Comitato  dei  Ministri  potra'  autorizzare  il  Segretario
Generale a trasmettere all'Assemblea Consultiva copia dei rapporti  e
delle  informazioni  supplementari  sottoposte  in  applicazione  dei
paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 
  4.  Il  Segretario  Generale   inviera'   al   Direttore   Generale
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro i rapporti e  le  informazioni
supplementari sottoposti in applicazione dei  paragrafi  1  e  2  del
presente articolo, pregandolo di consultare su tale materia  l'organo
competente  dell'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro   e   di
trasmettergli le conclusioni cui detto organo e' giunto. 
  5.  Detti  rapporti  e  informazioni  supplementari,   nonche'   le
conclusioni  dell'organo  della  Organizzazione  Internazionale   del
Lavoro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, saranno esaminati
dal Comitato che sottoporra' al Comitato  dei  Ministri  un  rapporto
contenente le conclusioni cui e' giunto.