(Codice Europeo-art. 75)
                            ARTICOLO 75. 
 
  1. Dopo aver consultato, ove occorra,  l'Assemblea  Consultiva,  il
Comitato dei Ministri determinera' a maggioranza dei  due  terzi,  in
conformita' del paragrafo (d)  dell'articolo  20  dello  Statuto  del
Consiglio d'Europa, se ogni Parte Contraente si  e'  uniformata  agli
obblighi accettati in virtu' del presente Codice. 
  2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che una Parte Contraente non
esegua gli obblighi da essa assunti in virtu'  del  presente  Codice,
invitera' la detta Parte Contraente ad adottare  le  misure  ritenute
necessarie dal Comitato dei Ministri per assicurare tale esecuzione.