(Codice Europeo-art. 76)
                            ARTICOLO 76. 
 
  Ogni Parte Contraente inviera' al  Segretario  Generale,  ogni  due
anni, un rapporto sullo stato della propria legislazione e di  quanto
ha adottato in pratica circa le disposizioni di ciascuna delle  parti
da II a X del Codice che, in conformita' dell'articolo  3,  non  sono
state specificate nella propria ratifica o in una notifica successiva
fatta in applicazione dell'articolo 4.