(Codice Europeo-art. 77)
                              PARTE XIV 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
                            ARTICOLO 77. 
 
  1. Il presente Codice e' aperto alla firma degli Stati  membri  del
Consiglio  d'Europa  e  sara'  sottoposto  a  ratifica.  I   relativi
strumenti saranno depositati  presso  il  Segretario  Generale  sotto
riserva,  occorrendo,  del  consenso  preliminare  del  Comitato  dei
Ministri di cui al paragrafo 4 dell'articolo 78. 
  2. Il presente Codice entrera' in vigore un anno dopo la  data  del
deposito del terzo strumento di ratifica. 
  3. Per ogni firmatario  che  lo  ratifichera'  successivamente,  il
Codice entrera' in vigore un  anno  dopo  la  data  di  deposito  del
proprio strumento di ratifica.