PARTE XIV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 77.
1. Il presente Codice e' aperto alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa e sara' sottoposto a ratifica. I relativi
strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale sotto
riserva, occorrendo, del consenso preliminare del Comitato dei
Ministri di cui al paragrafo 4 dell'articolo 78.
2. Il presente Codice entrera' in vigore un anno dopo la data del
deposito del terzo strumento di ratifica.
3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il
Codice entrera' in vigore un anno dopo la data di deposito del
proprio strumento di ratifica.