(Codice Europeo-art. 78)
                            ARTICOLO 78. 
 
  1. Ogni Stato firmatario che desideri avvalersi delle  disposizioni
del paragrafo  2  dell'articolo  2,  dovra',  prima  della  ratifica,
sottoporre al Segretario generale un rapporto che  indichi  in  quale
misura il proprio sistema di  sicurezza  sociale  sia  conforme  alle
disposizioni del Codice. 
  Tale rapporto dovra' contenere un resoconto: 
    (a) sulla legislazione vigente in materia; e 
    (b) sulle prove che lo Stato firmatario  soddisfa  alle  esigenze
statistiche formulate da: 
      (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b): 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61  (a)  o  (b);
per quanto attiene al numero delle persone assistite; 
      (ii) gli articoli 44, 65, 66  o  67  per  quanto  attiene  agli
ammortamenti delle prestazioni; 
      (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto  attiene  alla
durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e 
      (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70  per  quanto  riguarda  la
proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei
salariati assistiti; e 
    (c) di tutti gli elementi di cui lo Stato firmatario desidera sia
tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2. 
  Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel  modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 
  2. Lo Stato firmatario interessato fornira' al Segretario Generale,
su  richiesta  di  quest'ultimo,  informazioni  supplementari   sulla
conformita'  del  proprio   sistema   di   sicurezza   sociale   alle
disposizioni del presente Codice. 
  3. Il detto rapporto e le dette informazioni supplementari  saranno
esaminate dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo
3 dell'articolo 2. Il Comitato sottoporra' al Comitato  dei  Ministri
un rapporto contenente le proprie conclusioni. 
  4. Il Comitato dei Ministri si pronuncera' a  maggioranza  dei  due
terzi, conformemente al paragrafo (d) dell'articolo 20 dello  Statuto
del Consiglio d'Europa, per  decidere  se  il  sistema  di  sicurezza
sociale del detto Stato firmatario e' conforme alle disposizioni  del
Codice. 
  5. Se decide che tale sistema di sicurezza sociale non e'  conforme
alle disposizioni del Codice, il Comitato dei Ministri ne  informera'
lo  Stato  firmatario  interessato   e   potra'   rivolgergli   delle
raccomandazioni  sul  modo  in  cui  tale  conformita'  puo'   essere
realizzata.