ARTICOLO 78.
1. Ogni Stato firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 2, dovra', prima della ratifica,
sottoporre al Segretario generale un rapporto che indichi in quale
misura il proprio sistema di sicurezza sociale sia conforme alle
disposizioni del Codice.
Tale rapporto dovra' contenere un resoconto:
(a) sulla legislazione vigente in materia; e
(b) sulle prove che lo Stato firmatario soddisfa alle esigenze
statistiche formulate da:
(i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b): 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b);
per quanto attiene al numero delle persone assistite;
(ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli
ammortamenti delle prestazioni;
(iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto attiene alla
durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e
(iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 per quanto riguarda la
proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei
salariati assistiti; e
(c) di tutti gli elementi di cui lo Stato firmatario desidera sia
tenuto conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato.
2. Lo Stato firmatario interessato fornira' al Segretario Generale,
su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla
conformita' del proprio sistema di sicurezza sociale alle
disposizioni del presente Codice.
3. Il detto rapporto e le dette informazioni supplementari saranno
esaminate dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo
3 dell'articolo 2. Il Comitato sottoporra' al Comitato dei Ministri
un rapporto contenente le proprie conclusioni.
4. Il Comitato dei Ministri si pronuncera' a maggioranza dei due
terzi, conformemente al paragrafo (d) dell'articolo 20 dello Statuto
del Consiglio d'Europa, per decidere se il sistema di sicurezza
sociale del detto Stato firmatario e' conforme alle disposizioni del
Codice.
5. Se decide che tale sistema di sicurezza sociale non e' conforme
alle disposizioni del Codice, il Comitato dei Ministri ne informera'
lo Stato firmatario interessato e potra' rivolgergli delle
raccomandazioni sul modo in cui tale conformita' puo' essere
realizzata.