(Codice Europeo-art. 79)
                            ARTICOLO 79. 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore del presente Codice,  il  Comitato  dei
Ministri potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa
ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta  alle  condizioni  ed  alla
procedura di ratifica, previste dal presente Codice. 
  2. L'adesione di uno Stato al Codice, si  effettuera'  mediante  il
deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario  Generale.
Il Codice entrera' in vigore per uno Stato che vi aderisce,  un  anno
dopo il deposito del proprio strumento di adesione. 
  3. Gli obblighi ed i diritti di  uno  Stato  aderente  saranno  gli
stessi previsti dal presente  Codice  per  gli  Stati  firmatari  che
l'abbiano ratificato.