(Codice Europeo-art. 80)
                            ARTICOLO 80. 
 
  1. Il presente Codice verra' applicato nel territorio metropolitano
di ogni Parte Contraente. Ogni Parte Contraente  potra',  al  momento
della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica
o di adesione,  precisare,  con  dichiarazione  fatta  al  Segretario
Generale, il territorio che sara' considerato a  tal  fine  come  suo
territorio metropolitano. 
  2. Ogni Parte Contraente che ratifichi il Codice od ogni Stato  che
vi aderisca potra', all'atto del deposito del  proprio  strumento  di
ratifica o di adesione o in ogni altra data successiva, notificare al
Segretario Generale, che il Codice, in tutto o in parte e con riserve
delle modifiche specificate nella notifica, verra' applicato  ad  una
qualsiasi  delle  parti  del  proprio  territorio  metropolitano  non
specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente  articolo  o
ad uno qualsiasi degli altri territori internazionali.  Le  modifiche
specificate in tale notifica potranno essere annullate o emendate con
ulteriore notifica. 
  3. Ogni Parte Contraente potra',  nei  periodi  in  cui  Essa  puo'
denunciare il Codice conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo
81, notificare al Segretario Generale che il Codice cessa  di  essere
applicabile ad una qualsiasi parte del suo territorio metropolitano o
ad uno qualsiasi degli altri  territori  cui  Essa  ha  applicato  il
Codice in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo.