(Codice Europeo-art. 81)
                            ARTICOLO 81. 
 
  Ogni Parte Contraente non potra' denunciare il presente Codice,  od
una o piu' delle sue parti da II a X,  se  non  allo  spirare  di  un
termine di cinque anni dopo la data in cui il Codice  e'  entrato  in
vigore per tale Parte  Contraente,  o  allo  spirare  di  ogni  altro
ulteriore termine di cinque anni, ed in tutti i casi con un preavviso
di un anno, notificato al  Segretario  Generale.  Tale  denuncia  non
pregiudichera' la validita' del  Codice  nei  confronti  delle  altre
Parti Contraenti, con la riserva che il  numero  degli  Stati  per  i
quali il Codice e' in vigore non sia inferiore a tre.