ARTICOLO 82.
Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio
d'Europa, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore
Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
(i) la data di entrata in vigore del presente Codice ed i nomi
dei firmatari che l'avranno ratificato;
(ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in
applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che
lo accompagni;
(iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni
degli articoli 4 e 80; e
(iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 81.