(Codice Europeo-art. 82)
                            ARTICOLO 82. 
 
  Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del Consiglio
d'Europa, al Governo di ogni Stato  aderente,  nonche'  al  Direttore
Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: 
      (i) la data di entrata in vigore del presente Codice ed i  nomi
dei firmatari che l'avranno ratificato; 
      (ii) il deposito di ogni strumento di  adesione  effettuato  in
applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che
lo accompagni; 
      (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni 
degli articoli 4 e 80; e 
      (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 81.