ADDENDUM 2
VANTAGGI SUPPLEMENTARI
PARTE II
Cure mediche.
1. Le cure prestate fuori dagli ospedali da praticanti di medicina
generale o da specialisti, ivi comprese le visite a domicilio, senza
limitazione di durata; tuttavia, il beneficiario o il suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese delle cure
ricevute fino a concorrenza del 25 per cento.
2. La fornitura di prodotti farmaceutici essenziali, senza
limitazione di durata; tuttavia, il beneficiario o il suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo dei prodotti
ricevuti sino a concorrenza del 25 per cento.
3. Nel caso di determinate malattie che necessitano di un
trattamento di lunga durata, ivi compresa la tubercolosi, le cure
prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le cure generiche
di medicina generale o di specialisti, a seconda della necessita', e
tutte le cure relative necessarie per una durata che non puo' essere
limitata a meno di 52 settimane per caso.
4. Le cure odontoiatriche di conservazione, tuttavia, il
beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire
alle spese delle cure ricevute sino a concorrenza di un terzo.
5. Quando la partecipazione del beneficiario o del capofamiglia
viene fissata in una somma uniforme per ogni caso di cura od ogni
prescrizione di prodotti farmaceutici, il totale dei pagamenti
effettuati da tutte le persone protette per ogni categoria di
prestazioni di cui ai numeri 1, 2 e 4 che precedono, non deve
superare la percentuale prescritta del costo totale di detta
categoria nel caso di un determinato periodo.
PARTE III
Indennita' di malattia.
6. L'indennita' di malattia, al tasso specificato nell'articolo 16
per una durata che non puo' essere limitata a meno di 52 settimane
per caso.
PARTE IV
Indennita' di disoccupazione.
7. L'indennita' di disoccupazione, al tasso specificato
dall'articolo 22 per una durata che non puo' essere limitata a meno
di 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
PARTE V
Indennita' di vecchiaia.
8. L'indennita' di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno della
prestazione di cui all'articolo 28:
(a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 29 o, quando
la prestazione di cui all'articolo 28 e' subordinata ad un periodo di
residenza e la Parte Contraente non si avvale delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 29, dopo 10 anni di residenza; e
(b) nel caso previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 29, sotto
riserva delle condizioni prescritte, relative alle precedenti
attivita' economiche della persona assistita.
PARTE VII
Assegni familiari.
9. Le prestazioni in denaro, sotto forma di pagamenti periodici,
sino a quando il figlio che giustifica il diritto alla prestazione e
che prosegue gli studi, raggiunga un'eta' che non puo' essere fissata
a meno di 16 anni.
PARTE VIII
Indennita' di maternita'.
10. La concessione di indennita' di maternita' senza la condizione
di "stage".
PARTE IX
Indennita' di invalidita'.
11. L'indennita' di invalidita', al tasso del 50 per cento almeno
della prestazione di cui all'articolo 56:
(a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 o, quando
la prestazione di cui all'articolo 56 sia subordinata ad un periodo
di residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni
del paragrafo 3 dell'articolo 57, dopo cinque anni di residenza, e
(b) nei casi in cui la persona assistita non abbia soddisfatto le
condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo
2 dell'articolo 57, per la sola ragione che essa era troppo anziana
al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni relative
all'applicazione di tale parte, sotto riserva delle condizioni
prescritte relative alle precedenti attivita' economiche della
persona assistita.
PARTE X
Indennita' ai sopravviventi.
12. Le prestazioni ai sopravviventi al tasso del 50 per cento
almeno della prestazione di cui all'articolo 62:
(a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 o, quando
l'indennita' di cui all'articolo 62 e' subordinata ad un periodo di
residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 63, dopo 5 anni di residenza; e
(b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non avesse
soddisfatto le condizioni prescritte in conformita' delle
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 63 per la sola ragione che
egli era troppo anziano al momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni relative all'applicazione di questa parte, fatte salve
le condizioni prescritte relative alle precedenti attivita'
economiche del capofamiglia.
PARTI II, III O X
13. Un'indennita' di spese funerarie ammontante a:
(i) sia venti volte i precedenti guadagni giornalieri della
persona assistita che servono o sarebbero serviti di base al calcolo
dell'indennita' ai sopravviventi o dell'indennita' di malattia,
seconda del caso; tuttavia, non e' necessario che la prestazione
totale sia superiore a venti volte la paga giornaliera dell'operaio
qualificato di sesso maschile, determinata in conformita' delle
disposizioni dell'articolo 65;
(ii) sia venti volte la paga giornaliera di un operaio non
qualificato, adulto, di sesso maschile, determinata in conformita'
delle disposizioni dell'articolo 66.