(Codice Europeo-Addenda n. 2)
                             ADDENDUM 2 
 
                       VANTAGGI SUPPLEMENTARI 
 
 
                              PARTE II 
                            Cure mediche. 
 
  1. Le cure prestate fuori dagli ospedali da praticanti di  medicina
generale o da specialisti, ivi comprese le visite a domicilio,  senza
limitazione  di  durata;  tuttavia,  il   beneficiario   o   il   suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alle spese  delle  cure
ricevute fino a concorrenza del 25 per cento. 
  2.  La  fornitura  di  prodotti  farmaceutici   essenziali,   senza
limitazione  di  durata;  tuttavia,  il   beneficiario   o   il   suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo  dei  prodotti
ricevuti sino a concorrenza del 25 per cento. 
  3.  Nel  caso  di  determinate  malattie  che  necessitano  di   un
trattamento di lunga durata, ivi compresa  la  tubercolosi,  le  cure
prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le cure  generiche
di medicina generale o di specialisti, a seconda della necessita',  e
tutte le cure relative necessarie per una durata che non puo'  essere
limitata a meno di 52 settimane per caso. 
  4.  Le  cure  odontoiatriche   di   conservazione,   tuttavia,   il
beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto  a  contribuire
alle spese delle cure ricevute sino a concorrenza di un terzo. 
  5. Quando la partecipazione del  beneficiario  o  del  capofamiglia
viene fissata in una somma uniforme per ogni caso  di  cura  od  ogni
prescrizione  di  prodotti  farmaceutici,  il  totale  dei  pagamenti
effettuati da  tutte  le  persone  protette  per  ogni  categoria  di
prestazioni di cui ai numeri  1,  2  e  4  che  precedono,  non  deve
superare  la  percentuale  prescritta  del  costo  totale  di   detta
categoria nel caso di un determinato periodo. 
 
 
 
                              PARTE III 
                       Indennita' di malattia. 
 
  6. L'indennita' di malattia, al tasso specificato nell'articolo  16
per una durata che non puo' essere limitata a meno  di  52  settimane
per caso. 
 
 
 
                              PARTE IV 
                    Indennita' di disoccupazione. 
 
  7.   L'indennita'   di   disoccupazione,   al   tasso   specificato
dall'articolo 22 per una durata che non puo' essere limitata  a  meno
di 21 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi. 
 
 
 
                               PARTE V 
                      Indennita' di vecchiaia. 
 
  8. L'indennita' di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno della
prestazione di cui all'articolo 28: 
    (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 29 o,  quando
la prestazione di cui all'articolo 28 e' subordinata ad un periodo di
residenza e la Parte Contraente non si avvale delle disposizioni  del
paragrafo 3 dell'articolo 29, dopo 10 anni di residenza; e 
    (b) nel caso previsto dal paragrafo  5  dell'articolo  29,  sotto
riserva  delle  condizioni  prescritte,  relative   alle   precedenti
attivita' economiche della persona assistita. 
 
 
 
                              PARTE VII 
                         Assegni familiari. 
 
  9. Le prestazioni in denaro, sotto forma  di  pagamenti  periodici,
sino a quando il figlio che giustifica il diritto alla prestazione  e
che prosegue gli studi, raggiunga un'eta' che non puo' essere fissata
a meno di 16 anni. 
 
 
 
                             PARTE VIII 
                      Indennita' di maternita'. 
 
  10. La concessione di indennita' di maternita' senza la  condizione
di "stage". 
 
 
 
                              PARTE IX 
                     Indennita' di invalidita'. 
 
  11. L'indennita' di invalidita', al tasso del 50 per  cento  almeno
della prestazione di cui all'articolo 56: 
    (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 o,  quando
la prestazione di cui all'articolo 56 sia subordinata ad  un  periodo
di residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle  disposizioni
del paragrafo 3 dell'articolo 57, dopo cinque anni di residenza, e 
    (b) nei casi in cui la persona assistita non abbia soddisfatto le
condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo
2 dell'articolo 57, per la sola ragione che essa era  troppo  anziana
al  momento  dell'entrata  in  vigore  delle  disposizioni   relative
all'applicazione  di  tale  parte,  sotto  riserva  delle  condizioni
prescritte  relative  alle  precedenti  attivita'  economiche   della
persona assistita. 
 
                               PARTE X 
                    Indennita' ai sopravviventi. 
 
  12. Le prestazioni ai sopravviventi  al  tasso  del  50  per  cento
almeno della prestazione di cui all'articolo 62: 
    (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 o,  quando
l'indennita' di cui all'articolo 62 e' subordinata ad un  periodo  di
residenza e la Parte Contraente non si avvalga delle disposizioni del 
paragrafo 3 dell'articolo 63, dopo 5 anni di residenza; e 
    (b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non  avesse
soddisfatto   le   condizioni   prescritte   in   conformita'   delle
disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 63 per la sola ragione che
egli era troppo anziano  al  momento  dell'entrata  in  vigore  delle
disposizioni relative all'applicazione di questa parte,  fatte  salve
le  condizioni  prescritte   relative   alle   precedenti   attivita'
economiche del capofamiglia. 
 
 
 
                          PARTI II, III O X 
 
  13. Un'indennita' di spese funerarie ammontante a: 
    (i) sia venti  volte  i  precedenti  guadagni  giornalieri  della
persona assistita che servono o sarebbero serviti di base al  calcolo
dell'indennita'  ai  sopravviventi  o  dell'indennita'  di  malattia,
seconda del caso; tuttavia, non  e'  necessario  che  la  prestazione
totale sia superiore a venti volte la paga  giornaliera  dell'operaio
qualificato di  sesso  maschile,  determinata  in  conformita'  delle
disposizioni dell'articolo 65; 
    (ii) sia venti volte  la  paga  giornaliera  di  un  operaio  non
qualificato, adulto, di sesso maschile,  determinata  in  conformita'
delle disposizioni dell'articolo 66.