PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE
PREAMBOLO
Gli Stati del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Protocollo,
Decisi a stabilire un livello di previdenza sociale piu' elevato di
quello previsto dalle disposizioni del Codice Europeo di Sicurezza
Sociale firmato a Strasburgo il 16 aprile 1964 (qui appresso
denominato "il Codice");
Desiderosi di incitare tutti gli Stati membri del Consiglio a
sforzarsi di raggiungere un tale livello piu' elevato, tenendo conto
delle condizioni economiche valide per i loro rispettivi Paesi.
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono state elaborate
con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
TITOLO I
Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che abbia
ratificato il Codice ed il presente Protocollo, e nei confronti di
ogni Stato che abbia aderito a questi due strumenti, le disposizioni
che seguono sostituiranno i corrispondenti articoli, paragrafi e
commi del Codice:
L'articolo 1, paragrafo 1, comma (h), sara' cosi' redatto:
Il termine "ragazzo" indica:
(i) sia un ragazzo di eta' inferiore ai 16 anni;
(ii) sia un ragazzo al di sotto dell'eta' in cui termina la
frequenza scolastica obbligatoria o un ragazzo di eta' inferiore ai
15 anni, a seconda di cio' che sara' prescritto. Tuttavia, tale
termine stara' ad indicare, nel caso di un ragazzo che continui i
propri studi, che sia apprendista o infermo, un ragazzo di eta'
inferiore ai 18 anni;
L'articolo 2, paragrafo 1, comma (b), sara' cosi' redatto:
b) Almeno otto di quelle parti da II a X per le quali lo Stato
membro interessato abbia accettato gli obblighi derivanti dal Codice
in conformita' dell'articolo 3 di quest'ultimo, restando inteso che
la parte II conta per due e la parte V per tre parti;
L'articolo 2, paragrafo 2, sara' cosi' redatto:
2. Le condizioni del comma (b) del precedente paragrafo potranno
essere ritenute soddisfatte quando:
(a) vengono applicate almeno sei di quelle parti da II a X per le
quali lo Stato membro interessato ha accettato gli obblighi derivanti
dal Codice conformemente all'articolo 3 di quest'ultimo, comprendente
almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e
(b) venga fornita la prova che la legislazione in materia di
previdenza sociale in vigore equivalga ad una qualsiasi delle
combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto.
(i) del fatto che alcune suddivisioni previste al comma (a) del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per quanto
attiene al campo di applicazione o al livello delle prestazioni o
l'uno e l'altro;
(ii) del fatto che alcune suddivisioni di cui al comma (a) del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice, concedendo
alcuni vantaggi supplementari che figurano nell'addendum 2 del
Codice, modificato dal Protocollo, e
(iii) di suddivisioni che non raggiungano il livello delle
norme del Codice.
L'articolo 9 sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le
mogli ed i figli dei membri di tali categorie;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva
costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei
residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie;
(c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in
totale almeno il 65 per cento dell'insieme dei residenti.
L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto:
1. Le prestazioni devono comprendere almeno:
(a) in caso di stato morboso:
(i) le cure generiche di medicina generale, ivi comprese le
visite a domicilio e le cure di specialisti nelle condizioni
prescritte;
(ii) le cure ospedaliere, ivi compreso il ricovero in ospedali,
le cure generiche di medicina generale o di specialisti, a seconda
della necessita', le cure infermieristiche e tutti i servizi
ausiliari necessari;
(iii) la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici magistrali
necessari e di tutte le specialita' ritenute essenziali, e
(iv) le cure odontoiatriche di conservazione per i figli
protetti, e
(b) in caso di gravidanza di parto e delle loro conseguenze:
(i) le cure pre-natali, le cure durante il parto e le cure
post-partum prestate sia da un medico che da un'ostetrica diplomata;
(ii) il ricovero quando e' necessario, e
(iii) la fornitura di prodotti farmaceutici.
2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere obbligato a
contribuire alle spese delle cure mediche ricevute:
(a) in caso di stato morboso, tuttavia le norme relative a tale
partecipazione devono essere fissate in modo da non comporre un onere
troppo gravoso, e la partecipazione del beneficiario o del suo
capofamiglia non deve superare:
(i) per le cure generiche di medicina generale e di specialisti
prestate fuori degli ospedali: il 25 per cento;
(ii) per le cure ospedaliere: il 25 per cento;
(iii) per la fornitura di prodotti farmaceutici: in media il 25
per cento;
(iv) per le cure odontoiatriche di conservazione: il 33 1/3 per
cento;
(b) in caso di gravidanza, di parto e delle loro conseguenze,
solo per le forniture farmaceutiche, la partecipazione del
beneficiario o del suo capofamiglia non deve superare, in media, il
25 per cento; le norme relative a tale partecipazione devono essere
fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso;
(c) quando tale partecipazione viene fissata in misura uniforme
per ogni caso di cura ed ogni prescrizione di prodotti farmaceutici,
il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone protette per
ciascuna delle categorie di prestazioni di cui ai commi (a) e (b) non
deve superare la percentuale prescritta del costo totale di tale
categoria nel corso di un dato periodo.
L'articolo 12, sara' cosi' redatto:
Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono essere concesse per
tutta la durata dell'eventualita' coperta, con la riserva che il
ricovero possa essere limitato a 52 settimane per ogni caso di cura o
a 78 settimane nel corso di un periodo di tre anni consecutivi.
L'articolo 15, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei
residenti.
L'articolo 18 sara' cosi' redatto:
La prestazione di cui all'articolo 16 deve essere concessa per
tutta la durata dell'eventualita', con la possibilita' di non pagarla
per i primi tre giorni di sospensione del guadagno, e con la riserva
che la durata della prestazione possa essere limitata a 52 settimane
in caso di malattia o a 78 settimane nel corso di un periodo di tre
anni consecutivi.
L'articolo 21, comma (a), sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno il 55 per cento dell'insieme dei salariati.
L'articolo 24 sara' cosi' redatto:
1. Quando vengono assistite categorie di salariati, la durata della
prestazione di cui all'articolo 22 puo' essere limitata a 21
settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, o a 21 settimane in
ciascun caso di sospensione del guadagno.
2. Quando vengono assistiti tutti i residenti le cui risorse,
durante l'eventualita', non superano limiti prescritti, la
prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta la
durata dell'eventualita'. Tuttavia, la durata della prestazione
prescritta, garantita senza la condizione di risorse puo' essere
limitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui la durata della prestazione sia scaglionata, in
virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del
pagamento di contributi o in base alle prestazioni ricevute
precedentemente nel corso del periodo prescritto, si riterranno
soddisfatte le disposizioni del paragrafo 1 se la durata media della
prestazione comporta almeno 21 settimane nel corso di un periodo di
12 mesi.
4. La prestazione puo' non essere versata sia:
(a) durante i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del
guadagno contando i giorni di disoccupazione precedenti e successivi
ad un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come
facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno; sia
(b) durante i primi sei giorni nel corso di un periodo di 12
mesi.
5. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della
prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle
condizioni di impiego.
6. Misure devono essere adottate per mantenere l'impiego ad un
livello elevato e stabile nel paese, e idonee facilitazioni ai fini
di aiutare le persone disoccupate per ottenere un nuovo adeguato
impiego, in particolare servizi di collocamento, corsi di
addestramento professionale, una assistenza che permetta loro di
trasferirsi, occorrendo, in altra regione per trovare un impiego
conveniente ed altri servizi connessi.
L'articolo 26, paragrafi 2 e 3, sara' cosi' redatto:
2. L'eta' prescritta non dovra' superare i 65 anni. Tuttavia potra'
essere prescritta un'eta' superiore, a condizione che il numero dei
residenti che abbiano raggiunto tale eta' non sia inferiore al 10 per
cento del numero totale dei residenti da piu' di 15 anni che non
abbiano raggiunto detta eta'. Quando non sono assistite categorie
prescritte di salariati, l'eta' prescritta non dovra' superare i 65
anni.
3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la
persona che ne avrebbe avuto diritto esercita prescritte attivita'
remunerate e potra' ridurre le prestazioni contributive quando il
guadagno del beneficiario supera un determinato ammontare.
L'articolo 27, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei
residenti.
L'articolo 28, comma (b), sara' cosi' redatto:
(b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando
sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante il
verificarsi dell'eventualita', non superino dei limiti prescritti.
Deve essere tuttavia garantita una prestazione prescritta, senza la
condizione di risorse, a determinate categorie di persone definite in
conformita' dei commi (a) o (b) dell'articolo 27, sotto riserva di
uno "stage" le cui condizioni non saranno piu' rigide di quelle
previste al paragrafo 1 dell'articolo 29.
L'articolo 32, comma (d), sara' cosi' redatto:
(d) perdita di mezzi di sussistenza subita dalla vedova o dai
figli per il decesso del capofamiglia.
L'articolo 33 sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere categorie prescritte di
salariati, costituenti in totale almeno l'80 per cento dell'insieme
dei salariati, e, per le prestazioni cui da' diritto il decesso del
capofamiglia, anche le mogli ed i figli dei salariati di tali
categorie.
L'articolo 41 sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere, nella misura in cui la
prestazione sara' costituita da un pagamento periodico:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei
residenti.
L'articolo 44 sara' cosi' redatto:
L'ammontare totale delle prestazioni concesse in conformita'
dell'articolo 42 dovra' essere tale da rappresentare il 2 per cento
del salario di un operaio ordinario adulto, di sesso maschile,
determinato in conformita' delle norme di cui all'articolo 66
moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti.
L'articolo 48 sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte di
salariati costituenti tali categorie, in totale almeno l'80 per cento
dei salariati, e per quanto riguarda le prestazioni mediche, in caso
di maternita', anche le mogli degli appartenenti a queste stesse
categorie;
(b) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte
della popolazione attiva, quando tali categorie costituiscono in
totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti, e, per
quanto attiene alle prestazioni mediche, in caso di maternita', anche
le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie.
L'articolo 49, paragrafo 2, sara' cosi' redatto:
2. Le cure mediche devono comprendere almeno:
(a) le cure pre-natali, le cure durante il parto e le cure
post-partum, prestate sia da un medico, che da un'ostetrica
diplomata;
(b) il ricovero in ospedale quando questo e' necessario, e
(c) le forniture di prodotti farmaceutici, con la riserva che la
beneficiaria, o il suo capofamiglia possa essere tenuta a partecipare
alle spese delle forniture farmaceutiche ricevute. Le norme relative
a tale partecipazione devono essere stabilite in modo da non
comportare un onere troppo gravoso e la partecipazione della
beneficiaria o del suo capofamiglia non deve superare il 25 per
cento. Quando la partecipazione della beneficiaria o del suo
capofamiglia e' fissata in una somma uniforme per ogni prescrizione,
il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone assistite non
deve superare il 25 per cento del costo totale nel corso di un
determinato periodo.
L'articolo 54 sara' cosi' redatto:
L'eventualita' coperta sara' costituita dall'incapacita' ad
esercitare una attivita' professionale, d'un grado prescritto, quando
appare probabile che tale capacita' sara' permanente o quando essa
sussista dopo la cessazione del pagamento dell'indennita' di
malattia. Tuttavia, il grado prescritto di tale incapacita' non
dovra' superare i due terzi.
L'articolo 55, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 30 per cento dell'insieme dei
residenti.
L'articolo 56 sara' cosi' redatto:
1. La prestazione sara' costituita da una infermita' periodica,
calcolata nel modo seguente:
(a) in conformita' delle disposizioni degli articoli 65 e 66,
quando sono assistite categorie di salariati o della popolazione
attiva;
(b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 61, quando
sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante il
verificarsi dell'eventualita', non superino i limiti prescritti per
una determinata prestazione. Tuttavia dev'essere garantita, senza la
condizione dell'esistenza o meno di risorse, alle categorie
prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a) e (b)
dell'articolo 55, sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni non
potranno essere piu' rigorose di quelle di cui al paragrafo 1
dell'articolo 57.
2. Misure devono essere adottate per assicurare il funzionamento di
servizi di riadattamento funzionale e professionale e per mantenere
facilitazioni al fine di aiutare le persone minorate per trovare un
impiego conveniente, in particolare, servizi di collocamento,
un'assistenza che permetta loro di spostarsi in altra regione,
occorrendo, al fine di trovare un impiego idoneo ad altri servizi
connessi.
L'articolo 61, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto:
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle
categorie prescritte di salariati, costituenti, in totale, almeno
l'80 per cento dell'insieme dei salariati;
(b) sia le mogli ed i figli dei capifamiglia appartenenti alle
categorie prescritte della popolazione attiva, costituenti, in
totale, almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti.
L'articolo 62, comma (b), sara' cosi' redatto:
(b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando
sono assistiti tutte le vedove e tutti i figli che abbiano la
qualifica di residente, le cui risorse, durante l'eventualita', non
superino i limiti prescritti. Deve tuttavia, essere garantita una
prestazione prescritta, senza la condizione dell'esistenza o meno di
risorse alle mogli ed ai figli di capifamiglia appartenenti a
categorie prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a)
e (b) dell'articolo 61 sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni
non potranno essere piu' rigorose di quelle previste al paragrafo 1
dell'articolo 63.
TABELLA ALLEGATA ALLA PARTE XI
Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo
=====================================================================
Parte | EVENTUALITA' | BENEFICIARIO-TIPO | Percentuale
--------------------------------------------------------------------
III |Malattia.........|Uomo con moglie e 2 figli..| 50
| | |
IV |Disoccupazione...|Uomo con moglie e 2 figli..| 50
| | |
V |Anzianita'.......|Uomo con moglie in eta' |
| | pensionabile............. | 45
VI |Infortuni sul la-| |
| voro e malattie| |
| professionali: | |
| | |
|Incapacita' al | |
|lavoro...........|Uomo con moglie e 2 figli..| 50
| | |
|Perdita totale| |
|della capacita'| |
| di guadagno.....|Uomo con moglie e 2 figli..|
| | |
|(a) in generale..| (a)| 50
|(b) quando l'in-| |
|validita' richie-| |
| de assistenza| |
| costante | (b)| 662/3
| | |
|Sopravviventi....|Vedova con 2 figli.........| 45
| | |
VIII |Maternita'.......|Donna......................| 50
| | |
IX |Invalidita'......|Uomo con moglie e 2 figli..| 50
| | |
X |Sopravviventi....|Vedova con 2 figli (o 2 fi-|
| | gli quando la pensione di|
| |vedova non e' stata versata|
| | o che questa non sia tale|
| | da sopperire alle proprie|
| |necessita')................| 45
=====================================================================
L'articolo 74, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto:
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il presente
Protocollo sottopone ogni anno al Segretario Generale un rapporto
sull'applicazione di tali strumenti. Detto rapporto fornira':
(a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia alle
disposizioni dei detti strumenti cui si riferisce la ratifica; e
(b) le prove che il detto Stato membro ha soddisfatto alle
esigenze statistiche formulate da:
(i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b),
relativamente al numero delle persone assistite;
(ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 relativamente agli ammontari
delle prestazioni;
(iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata
delle prestazioni di disoccupazione; e
(iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 relativamente alla
proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei
salariati assistiti.
Tali prove, per quanto possibile, dovranno essere fornite nel modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il presente
Protocollo, fornira' al Segretario Generale, a richiesta di
quest'ultimo informazioni supplementari sul modo con cui applica le
disposizioni dei detti strumenti previsti dalla ratifica.
L'articolo 75 sara' cosi' redatto:
1. Dopo aver sentito, se del caso, il parere dell'assemblea
consultiva, il Comitato dei Ministri stabilira' con la maggioranza
dei due terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20
dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Stato membro, che abbia
ratificato il Codice ed il presente Protocollo, si sia uniformato
agli obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti.
2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che uno Stato membro che
abbia ratificato il Codice e il presente Protocollo, non osserva gli
obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti, invitera' il detto
Stato membro ad adottare le misure ritenute necessarie dal Comitato
dei Ministri per assicurare tale osservanza.
L'articolo 76 sara' cosi' redatto:
Ogni Stato membro, che abbia ratificato il Codice e il presente
Protocollo, inviera' al Segretario Generale, ogni due anni, un
rapporto sullo stato della propria legislazione e della prassi in
esso seguita circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a X
del Codice e del Protocollo che, in conformita' all'articolo 3 non
siano state specificate nella propria ratifica o in una successiva
notifica, fatta in applicazione dell'articolo 4.
L'articolo 79 sara' cosi' redatto:
1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Comitato
dei Ministri potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio
d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta alle condizioni ed
alla procedura di ratifica previste dal presente Protocollo.
2. L'adesione di uno Stato al presente Protocollo avverra' mediante
il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario
Generale. Il Protocollo entrera' in vigore, per uno Stato aderente,
un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione.
3. Gli obblighi ed i diritti di uno Stato aderente saranno gli
stessi previsti dal presente Protocollo per gli Stati membri che
l'abbiano ratificato.
L'articolo 80 sara' cosi' redatto:
1. Il Codice e (o) il presente Protocollo si applicheranno al
territorio metropolitano di ogni Stato membro nei confronti del quale
essi siano in vigore e di ogni Stato aderente. Ogni Stato membro od
ogni Stato aderente potra', al momento della firma o all'atto del
proprio strumento di ratifica o di adesione precisare, mediante
dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio che sara'
considerato a tal fine, come suo territorio metropolitano.
2. Ogni Stato membro che ratifichi il Codice e (o) il presente
Protocollo, od ogni Stato aderente, potra', al momento del deposito
del proprio strumento di ratifica o di adesione, o in ogni altra data
successiva, notificarne al Segretario Generale che il Codice e (o) il
presente Protocollo, in tutto o in parte e sotto riserva di
specificate modifiche nella notificazione saranno applicati ad una
qualsiasi delle parti del proprio territorio metropolitano, non
specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo o
ad uno qualsiasi degli altri territori di cui assicuri le relazioni
internazionali. Le modifiche specificate in siffatta notifica
potranno essere annullate o emendate con successiva notifica.
3. Ogni Stato membro nei confronti del quale il Codice ed il
presente Protocollo siano in vigore, od ogni Stato aderente, potra',
nei periodi in cui esso puo' denunciare il Codice e (o) il presente
Protocollo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 81,
notificare al Segretario Generale che il Codice e (o) il presente
Protocollo cessano di essere applicati ad una parte qualsiasi del
proprio territorio metropolitano o ad uno qualsiasi degli altri
territori in cui il Codice e (o) il presente Protocollo siano stati
applicati in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del
presente articolo.
L'articolo 81 sara' cosi' redatto:
Ogni stato membro che abbia notificato il Codice ed il presente
Protocollo, od ogni Stato che vi abbia aderito, non potra' denunciare
il Codice ed il Protocollo o soltanto il Protocollo o una o piu'
delle parti da II a X dei detti strumenti, se non allo spirare di un
periodo di 5 anni dopo la data in cui il Codice e (o) il Protocollo
sono entrati in vigore per tale Stato membro o tale Stato aderente o
allo spirare di ogni altro periodo ulteriore di 5 anni; in ogni caso
mediante un preavviso di un anno, notificato al Segretario Generale.
Tale denuncia non pregiudichera' la validita' del Codice e (o) del
Protocollo nei confronti degli altri Stati membri che li abbiano
ratificati o degli altri Stati che vi abbiano aderito, sotto riserva
che il numero di tali Parti non sia mai inferiore a tre per il Codice
ed a tre per il Protocollo.
L'articolo 82 sara' cosi' redatto:
Il Segretario Generale notifichera' agli Stati membri del
Consiglio, al Governo di ogni Stato aderente, nonche' al Direttore
Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
(i) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed i
nomi degli Stati membri che l'avranno ratificato;
(ii) il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in
applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che
lo accompagni;
(iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni
degli articoli 4 e 80; e
(iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 81.
TITOLO II
1. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potra' firmare o
ratificare il presente Protocollo senza avere, contemporaneamente od
anteriormente, firmato o ratificato il Codice Europeo di Sicurezza
Sociale.
2. Nessuno Stato potra' aderire al presente Protocollo senza avere
contemporaneamente od anteriormente aderito al Codice Europeo di
Sicurezza Sociale.
TITOLO III
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri.
Esso verra' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale, sotto riserva, occorrendo,
della previa decisione affermativa e preventiva del Comitato dei
Ministri di cui al paragrafo 4 del titolo IV.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo la data
del deposito del terzo strumento di ratifica.
3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il
presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo la data del
deposito del proprio strumento di ratifica.
TITOLO IV
1. Ogni firmatario che desideri avvalersi delle disposizioni del
paragrafo 2 dell'articolo 2 del Codice, modificato dal presente
Protocollo, sottoporra', prima della ratifica, al Segretario Generale
un rapporto in cui sia indicato in quale misura il proprio sistema di
sicurezza sociale sia conforme alle disposizioni del presente
Protocollo. Tale rapporto comprendera' un'esposizione:
(a) della legislazione esistente in materia; e
(b) delle prove che il firmatario soddisfa alle esigenze
statistiche formulate dalle seguenti disposizioni del Codice,
modificato dal presente Protocollo:
(i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b): 55 (a) o (b); 61 (a) o (b);
relativamente al numero delle persone assistite;
(ii) gli articoli 44, 65,66 o 67 relativamente agli ammontari
delle prestazioni;
(iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata
delle prestazioni in caso di disoccupazione; e
(iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 relativamente alla
proporzione delle risorse provenienti da contributi assicurativi dei
salariati assistiti; e
(c) tutti gli elementi di cui il firmatario desideri sia tenuto
conto in base ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del Codice
modificato dal presente Protocollo.
Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato.
2. Il firmatario interessato fornira' al Segretario Generale, a
richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sulla
conformita' del proprio sistema di sicurezza sociale alle
disposizioni del presente Protocollo.
3. Detto rapporto e le informazioni supplementari saranno esaminati
dal Comitato, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3
dell'articolo 2 del Codice. Il Comitato sottoporra' al Comitato dei
Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni.
4. Il Comitato dei Ministri decidera' con la maggioranza dei due
terzi, in conformita' del paragrafo (d) dell'articolo 20 dello
Statuto del Consiglio d'Europa, se il sistema di sicurezza sociale
del detto firmatario e' conforme alle disposizioni del presente
Protocollo.
5. Ove decida che tale sistema di sicurezza sociale non sia
conforme alle disposizioni del presente Protocollo, il Comitato dei
Ministri ne informera' il firmatario interessato e potra' rivolgergli
delle raccomandazioni sul modo in cui tale conformita' puo' essere
realizzata.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 1964, in francese ed inglese, i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara'
depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
Generale ne inviera' copie certificate conformi a ciascuno degli
Stati firmatari ed aderenti nonche' al Direttore Generale
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
(Seguono le firme).