(Codice Europeo-Protocollo)
          PROTOCOLLO AL CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Gli  Stati  del  Consiglio   d'Europa,   firmatari   del   presente
Protocollo, 
  Decisi a stabilire un livello di previdenza sociale piu' elevato di
quello previsto dalle disposizioni del Codice  Europeo  di  Sicurezza
Sociale  firmato  a  Strasburgo  il  16  aprile  1964  (qui  appresso
denominato "il Codice"); 
  Desiderosi di incitare tutti  gli  Stati  membri  del  Consiglio  a
sforzarsi di raggiungere un tale livello piu' elevato, tenendo  conto
delle condizioni economiche valide per i loro rispettivi Paesi. 
  Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono  state  elaborate
con la collaborazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: 
 
 
                              TITOLO I 
 
  Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che abbia
ratificato il Codice ed il presente Protocollo, e  nei  confronti  di
ogni Stato che abbia aderito a questi due strumenti, le  disposizioni
che seguono sostituiranno  i  corrispondenti  articoli,  paragrafi  e
commi del Codice: 
 
L'articolo 1, paragrafo 1, comma (h), sara' cosi' redatto: 
  Il termine "ragazzo" indica: 
    (i) sia un ragazzo di eta' inferiore ai 16 anni; 
    (ii) sia un ragazzo al di  sotto  dell'eta'  in  cui  termina  la
frequenza scolastica obbligatoria o un ragazzo di eta'  inferiore  ai
15 anni, a seconda di  cio'  che  sara'  prescritto.  Tuttavia,  tale
termine stara' ad indicare, nel caso di un  ragazzo  che  continui  i
propri studi, che sia apprendista  o  infermo,  un  ragazzo  di  eta'
inferiore ai 18 anni; 
 
L'articolo 2, paragrafo 1, comma (b), sara' cosi' redatto: 
    b) Almeno otto di quelle parti da II a X per le  quali  lo  Stato
membro interessato abbia accettato gli obblighi derivanti dal  Codice
in conformita' dell'articolo 3 di quest'ultimo, restando  inteso  che
la parte II conta per due e la parte V per tre parti; 
 
L'articolo 2, paragrafo 2, sara' cosi' redatto: 
  2. Le condizioni del comma (b) del  precedente  paragrafo  potranno
essere ritenute soddisfatte quando: 
    (a) vengono applicate almeno sei di quelle parti da II a X per le
quali lo Stato membro interessato ha accettato gli obblighi derivanti
dal Codice conformemente all'articolo 3 di quest'ultimo, comprendente 
almeno una delle parti IV, V, VI, IX e X; e 
    (b) venga fornita la prova che  la  legislazione  in  materia  di
previdenza  sociale  in  vigore  equivalga  ad  una  qualsiasi  delle
combinazioni previste dal detto comma, tenuto conto. 
      (i) del fatto che alcune suddivisioni previste al comma (a) del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice per  quanto
attiene al campo di applicazione o al  livello  delle  prestazioni  o
l'uno e l'altro; 
      (ii) del fatto che alcune suddivisioni di cui al comma (a)  del
presente paragrafo vanno al di la' delle norme del Codice, concedendo
alcuni vantaggi supplementari che figurano nell'addendum 2 del 
Codice, modificato dal Protocollo, e 
      (iii) di suddivisioni che  non  raggiungano  il  livello  delle
norme del Codice. 
 
L'articolo 9 sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati,  nonche'  le
mogli ed i figli dei membri di tali categorie; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della   popolazione   attiva
costituenti in  totale  almeno  il  30  per  cento  dell'insieme  dei
residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; 
    (c) sia le categorie  prescritte  di  residenti,  costituenti  in
totale almeno il 65 per cento dell'insieme dei residenti. 
 
 
L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto: 
  1. Le prestazioni devono comprendere almeno: 
    (a) in caso di stato morboso: 
      (i) le cure generiche di medicina  generale,  ivi  comprese  le
visite  a  domicilio  e  le  cure  di  specialisti  nelle  condizioni
prescritte; 
      (ii) le cure ospedaliere, ivi compreso il ricovero in ospedali,
le cure generiche di medicina generale o di  specialisti,  a  seconda
della  necessita',  le  cure  infermieristiche  e  tutti  i   servizi
ausiliari necessari; 
      (iii) la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici magistrali 
necessari e di tutte le specialita' ritenute essenziali, e 
      (iv) le cure odontoiatriche di conservazione per i figli 
protetti, e 
    (b) in caso di gravidanza di parto e delle loro conseguenze: 
      (i) le cure pre-natali, le cure durante  il  parto  e  le  cure
post-partum prestate sia da un medico che da un'ostetrica diplomata; 
      (ii) il ricovero quando e' necessario, e 
      (iii) la fornitura di prodotti farmaceutici. 
  2. Il beneficiario o il suo capofamiglia puo'  essere  obbligato  a
contribuire alle spese delle cure mediche ricevute: 
    (a) in caso di stato morboso, tuttavia le norme relative  a  tale
partecipazione devono essere fissate in modo da non comporre un onere
troppo gravoso, e  la  partecipazione  del  beneficiario  o  del  suo
capofamiglia non deve superare: 
      (i) per le cure generiche di medicina generale e di specialisti
prestate fuori degli ospedali: il 25 per cento; 
      (ii) per le cure ospedaliere: il 25 per cento; 
      (iii) per la fornitura di prodotti farmaceutici: in media il 25
per cento; 
      (iv) per le cure odontoiatriche di conservazione: il 33 1/3 per
cento; 
    (b) in caso di gravidanza, di parto  e  delle  loro  conseguenze,
solo  per  le  forniture   farmaceutiche,   la   partecipazione   del
beneficiario o del suo capofamiglia non deve superare, in  media,  il
25 per cento; le norme relative a tale partecipazione  devono  essere
fissate in modo da non comportare un onere troppo gravoso; 
    (c) quando tale partecipazione viene fissata in  misura  uniforme
per ogni caso di cura ed ogni prescrizione di prodotti  farmaceutici,
il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone  protette  per
ciascuna delle categorie di prestazioni di cui ai commi (a) e (b) non
deve superare la percentuale prescritta  del  costo  totale  di  tale
categoria nel corso di un dato periodo. 
 
L'articolo 12, sara' cosi' redatto: 
 
  Le prestazioni di cui all'articolo 10 devono  essere  concesse  per
tutta la durata dell'eventualita' coperta,  con  la  riserva  che  il
ricovero possa essere limitato a 52 settimane per ogni caso di cura o
a 78 settimane nel corso di un periodo di tre anni consecutivi. 
 
L'articolo 15, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della  popolazione   attiva,
costituenti in  totale  almeno  il  30  per  cento  dell'insieme  dei
residenti. 
 
L'articolo 18 sara' cosi' redatto: 
  La prestazione di cui all'articolo  16  deve  essere  concessa  per
tutta la durata dell'eventualita', con la possibilita' di non pagarla
per i primi tre giorni di sospensione del guadagno, e con la  riserva
che la durata della prestazione possa essere limitata a 52  settimane
in caso di malattia o a 78 settimane nel corso di un periodo  di  tre
anni consecutivi. 
 
L'articolo 21, comma (a), sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno il 55 per cento dell'insieme dei salariati. 
 
L'articolo 24 sara' cosi' redatto: 
  1. Quando vengono assistite categorie di salariati, la durata della
prestazione  di  cui  all'articolo  22  puo'  essere  limitata  a  21
settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, o  a  21  settimane  in
ciascun caso di sospensione del guadagno. 
  2. Quando vengono assistiti  tutti  i  residenti  le  cui  risorse,
durante  l'eventualita',   non   superano   limiti   prescritti,   la
prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta  la
durata  dell'eventualita'.  Tuttavia,  la  durata  della  prestazione
prescritta, garantita senza la  condizione  di  risorse  puo'  essere
limitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. Nel caso in cui la durata della prestazione sia scaglionata,  in
virtu'  della  legislazione  nazionale,  in  base  alla  durata   del
pagamento  di  contributi  o  in  base  alle   prestazioni   ricevute
precedentemente nel  corso  del  periodo  prescritto,  si  riterranno
soddisfatte le disposizioni del paragrafo 1 se la durata media  della
prestazione comporta almeno 21 settimane nel corso di un  periodo  di
12 mesi. 
  4. La prestazione puo' non essere versata sia: 
    (a) durante i primi tre giorni in ogni caso  di  sospensione  del
guadagno contando i giorni di disoccupazione precedenti e  successivi
ad un impiego temporaneo che non superi una  durata  prescritta  come
facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno; sia 
    (b) durante i primi sei giorni nel corso  di  un  periodo  di  12
mesi. 
  5. Quando si tratta  di  lavoratori  stagionali,  la  durata  della
prestazione e il periodo  di  attesa  possono  essere  adattati  alle
condizioni di impiego. 
  6. Misure devono essere adottate  per  mantenere  l'impiego  ad  un
livello elevato e stabile nel paese, e idonee facilitazioni  ai  fini
di aiutare le persone disoccupate  per  ottenere  un  nuovo  adeguato
impiego,  in  particolare   servizi   di   collocamento,   corsi   di
addestramento professionale, una  assistenza  che  permetta  loro  di
trasferirsi, occorrendo, in altra  regione  per  trovare  un  impiego
conveniente ed altri servizi connessi. 
 
L'articolo 26, paragrafi 2 e 3, sara' cosi' redatto: 
  2. L'eta' prescritta non dovra' superare i 65 anni. Tuttavia potra'
essere prescritta un'eta' superiore, a condizione che il  numero  dei
residenti che abbiano raggiunto tale eta' non sia inferiore al 10 per
cento del numero totale dei residenti da piu'  di  15  anni  che  non
abbiano raggiunto detta eta'. Quando  non  sono  assistite  categorie
prescritte di salariati, l'eta' prescritta non dovra' superare  i  65
anni. 
  3. La legislazione nazionale potra' sospendere le prestazioni se la
persona che ne avrebbe avuto diritto  esercita  prescritte  attivita'
remunerate e potra' ridurre le  prestazioni  contributive  quando  il
guadagno del beneficiario supera un determinato ammontare. 
 
L'articolo 27, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della  popolazione   attiva,
costituenti in  totale  almeno  il  30  per  cento  dell'insieme  dei
residenti. 
 
L'articolo 28, comma (b), sara' cosi' redatto: 
    (b) in conformita' delle disposizioni  dell'articolo  67,  quando
sono  assistiti  tutti  i  residenti  le  cui  risorse,  durante   il
verificarsi dell'eventualita', non superino  dei  limiti  prescritti.
Deve essere tuttavia garantita una prestazione prescritta,  senza  la
condizione di risorse, a determinate categorie di persone definite in
conformita' dei commi (a) o (b) dell'articolo 27,  sotto  riserva  di
uno "stage" le cui condizioni  non  saranno  piu'  rigide  di  quelle
previste al paragrafo 1 dell'articolo 29. 
 
L'articolo 32, comma (d), sara' cosi' redatto: 
    (d) perdita di mezzi di sussistenza subita  dalla  vedova  o  dai
figli per il decesso del capofamiglia. 
 
L'articolo 33 sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono  comprendere  categorie  prescritte  di
salariati, costituenti in totale almeno l'80 per  cento  dell'insieme
dei salariati, e, per le prestazioni cui da' diritto il  decesso  del
capofamiglia, anche le  mogli  ed  i  figli  dei  salariati  di  tali
categorie. 
 
L'articolo 41 sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere, nella  misura  in  cui  la
prestazione sara' costituita da un pagamento periodico: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della  popolazione   attiva,
costituenti in  totale  almeno  il  30  per  cento  dell'insieme  dei
residenti. 
 
L'articolo 44 sara' cosi' redatto: 
  L'ammontare  totale  delle  prestazioni  concesse  in   conformita'
dell'articolo 42 dovra' essere tale da rappresentare il 2  per  cento
del salario di  un  operaio  ordinario  adulto,  di  sesso  maschile,
determinato  in  conformita'  delle  norme  di  cui  all'articolo  66
moltiplicato per il numero totale dei figli di tutti i residenti. 
 
L'articolo 48 sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia tutte le donne appartenenti alle categorie prescritte  di
salariati costituenti tali categorie, in totale almeno l'80 per cento
dei salariati, e per quanto riguarda le prestazioni mediche, in  caso
di maternita', anche le mogli  degli  appartenenti  a  queste  stesse
categorie; 
    (b) sia tutte le donne  appartenenti  alle  categorie  prescritte
della popolazione attiva,  quando  tali  categorie  costituiscono  in
totale almeno il 30 per cento  dell'insieme  dei  residenti,  e,  per
quanto attiene alle prestazioni mediche, in caso di maternita', anche
le mogli degli appartenenti a queste stesse categorie. 
 
L'articolo 49, paragrafo 2, sara' cosi' redatto: 
  2. Le cure mediche devono comprendere almeno: 
    (a) le cure pre-natali, le  cure  durante  il  parto  e  le  cure
post-partum,  prestate  sia  da  un  medico,  che   da   un'ostetrica
diplomata; 
    (b) il ricovero in ospedale quando questo e' necessario, e 
    (c) le forniture di prodotti farmaceutici, con la riserva che  la
beneficiaria, o il suo capofamiglia possa essere tenuta a partecipare
alle spese delle forniture farmaceutiche ricevute. Le norme  relative
a  tale  partecipazione  devono  essere  stabilite  in  modo  da  non
comportare  un  onere  troppo  gravoso  e  la  partecipazione   della
beneficiaria o del suo capofamiglia  non  deve  superare  il  25  per
cento.  Quando  la  partecipazione  della  beneficiaria  o  del   suo
capofamiglia e' fissata in una somma uniforme per ogni  prescrizione,
il totale dei pagamenti effettuati da tutte le persone assistite  non
deve superare il 25 per cento  del  costo  totale  nel  corso  di  un
determinato periodo. 
 
L'articolo 54 sara' cosi' redatto: 
  L'eventualita'  coperta  sara'   costituita   dall'incapacita'   ad
esercitare una attivita' professionale, d'un grado prescritto, quando
appare probabile che tale capacita' sara' permanente  o  quando  essa
sussista  dopo  la  cessazione  del  pagamento   dell'indennita'   di
malattia. Tuttavia, il  grado  prescritto  di  tale  incapacita'  non
dovra' superare i due terzi. 
 
L'articolo 55, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno l'80 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della  popolazione   attiva,
costituenti in  totale  almeno  il  30  per  cento  dell'insieme  dei
residenti. 
 
L'articolo 56 sara' cosi' redatto: 
  1. La prestazione sara' costituita  da  una  infermita'  periodica,
calcolata nel modo seguente: 
    (a) in conformita' delle disposizioni degli  articoli  65  e  66,
quando sono assistite categorie  di  salariati  o  della  popolazione
attiva; 
    (b) in conformita' delle disposizioni  dell'articolo  61,  quando
sono  assistiti  tutti  i  residenti  le  cui  risorse,  durante   il
verificarsi dell'eventualita', non superino i limiti  prescritti  per
una determinata prestazione. Tuttavia dev'essere garantita, senza  la
condizione  dell'esistenza  o  meno  di   risorse,   alle   categorie
prescritte di persone definite in conformita' dei  commi  (a)  e  (b)
dell'articolo 55, sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni  non
potranno essere piu'  rigorose  di  quelle  di  cui  al  paragrafo  1
dell'articolo 57. 
  2. Misure devono essere adottate per assicurare il funzionamento di
servizi di riadattamento funzionale e professionale e  per  mantenere
facilitazioni al fine di aiutare le persone minorate per  trovare  un
impiego  conveniente,  in  particolare,  servizi   di   collocamento,
un'assistenza che  permetta  loro  di  spostarsi  in  altra  regione,
occorrendo, al fine di trovare un impiego  idoneo  ad  altri  servizi
connessi. 
 
L'articolo 61, commi (a) e (b), sara' cosi' redatto: 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le mogli ed i figli dei  capifamiglia  appartenenti  alle
categorie prescritte di salariati,  costituenti,  in  totale,  almeno
l'80 per cento dell'insieme dei salariati; 
    (b) sia le mogli ed i figli dei  capifamiglia  appartenenti  alle
categorie  prescritte  della  popolazione  attiva,  costituenti,   in
totale, almeno il 30 per cento dell'insieme dei residenti. 
 
L'articolo 62, comma (b), sara' cosi' redatto: 
    (b) in conformita' delle disposizioni  dell'articolo  67,  quando
sono assistiti tutte le  vedove  e  tutti  i  figli  che  abbiano  la
qualifica di residente, le cui risorse, durante  l'eventualita',  non
superino i limiti prescritti. Deve  tuttavia,  essere  garantita  una
prestazione prescritta, senza la condizione dell'esistenza o meno  di
risorse alle  mogli  ed  ai  figli  di  capifamiglia  appartenenti  a
categorie prescritte di persone definite in conformita' dei commi (a)
e (b) dell'articolo 61 sotto riserva di uno "stage" le cui condizioni
non potranno essere piu' rigorose di quelle previste al  paragrafo  1
dell'articolo 63. 
 
 
                   TABELLA ALLEGATA ALLA PARTE XI 
               Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo 
    

=====================================================================
 Parte |   EVENTUALITA'  |     BENEFICIARIO-TIPO     |  Percentuale
--------------------------------------------------------------------
   III |Malattia.........|Uomo con moglie e 2 figli..|      50
       |                 |                           |
   IV  |Disoccupazione...|Uomo con moglie e 2 figli..|      50
       |                 |                           |
   V   |Anzianita'.......|Uomo con moglie in eta'    |
       |                 | pensionabile............. |      45
   VI  |Infortuni sul la-|                           |
       | voro  e malattie|                           |
       | professionali:  |                           |
       |                 |                           |
       |Incapacita' al   |                           |
       |lavoro...........|Uomo con moglie e 2 figli..|      50
       |                 |                           |
       |Perdita    totale|                           |
       |della   capacita'|                           |
       | di guadagno.....|Uomo con moglie e 2 figli..|
       |                 |                           |
       |(a) in generale..|                        (a)|      50
       |(b) quando  l'in-|                           |
       |validita' richie-|                           |
       | de    assistenza|                           |
       | costante        |                        (b)|      662/3
       |                 |                           |
       |Sopravviventi....|Vedova con 2 figli.........|      45
       |                 |                           |
  VIII |Maternita'.......|Donna......................|      50
       |                 |                           |
   IX  |Invalidita'......|Uomo con moglie e 2 figli..|      50
       |                 |                           |
    X  |Sopravviventi....|Vedova con 2 figli (o 2 fi-|
       |                 | gli  quando la pensione di|
       |                 |vedova non e' stata versata|
       |                 | o  che questa non sia tale|
       |                 | da  sopperire alle proprie|
       |                 |necessita')................|      45
=====================================================================

    
L'articolo 74, paragrafi 1 e 2, sara' cosi' redatto: 
  1. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il  presente
Protocollo sottopone ogni anno al  Segretario  Generale  un  rapporto
sull'applicazione di tali strumenti. Detto rapporto fornira': 
(a) informazioni complete sulla legislazione che da'  efficacia  alle
    disposizioni dei detti strumenti cui si riferisce la ratifica;  e
    (b) le prove che il detto Stato membro ha soddisfatto alle 
esigenze statistiche formulate da: 
      (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61  (a)  o  (b),
relativamente al numero delle persone assistite; 
      (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 relativamente agli  ammontari
delle prestazioni; 
      (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata 
delle prestazioni di disoccupazione; e 
      (iv)  il  paragrafo  2  dell'articolo  70  relativamente   alla
proporzione delle risorse provenienti dai contributi assicurativi dei
salariati assistiti. 
  Tali prove, per quanto possibile, dovranno essere fornite nel  modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 
  2. Ogni Stato membro che abbia ratificato il Codice ed il  presente
Protocollo,  fornira'  al  Segretario  Generale,   a   richiesta   di
quest'ultimo informazioni supplementari sul modo con cui  applica  le
disposizioni dei detti strumenti previsti dalla ratifica. 
 
L'articolo 75 sara' cosi' redatto: 
  1. Dopo  aver  sentito,  se  del  caso,  il  parere  dell'assemblea
consultiva, il Comitato dei Ministri stabilira'  con  la  maggioranza
dei due terzi, in conformita'  del  paragrafo  (d)  dell'articolo  20
dello Statuto del Consiglio d'Europa, se ogni Stato membro, che abbia
ratificato il Codice ed il presente  Protocollo,  si  sia  uniformato
agli obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti. 
  2. Se il Comitato dei Ministri ritiene che  uno  Stato  membro  che
abbia ratificato il Codice e il presente Protocollo, non osserva  gli
obblighi assunti in virtu' dei detti strumenti,  invitera'  il  detto
Stato membro ad adottare le misure ritenute necessarie  dal  Comitato
dei Ministri per assicurare tale osservanza. 
 
L'articolo 76 sara' cosi' redatto: 
  Ogni Stato membro, che abbia ratificato il  Codice  e  il  presente
Protocollo, inviera'  al  Segretario  Generale,  ogni  due  anni,  un
rapporto sullo stato della propria legislazione  e  della  prassi  in
esso seguita circa le disposizioni di ciascuna delle parti da II a  X
del Codice e del Protocollo che, in conformita'  all'articolo  3  non
siano state specificate nella propria ratifica o  in  una  successiva
notifica, fatta in applicazione dell'articolo 4. 
 
L'articolo 79 sara' cosi' redatto: 
  1. Dopo l'entrata in vigore del presente  Protocollo,  il  Comitato
dei Ministri potra' invitare ogni  Stato  non  membro  del  Consiglio
d'Europa ad aderirvi. Tale adesione sara' soggetta alle condizioni ed
alla procedura di ratifica previste dal presente Protocollo. 
  2. L'adesione di uno Stato al presente Protocollo avverra' mediante
il deposito  di  uno  strumento  di  adesione  presso  il  Segretario
Generale. Il Protocollo entrera' in vigore, per uno  Stato  aderente,
un anno dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione. 
  3. Gli obblighi ed i diritti di  uno  Stato  aderente  saranno  gli
stessi previsti dal presente Protocollo  per  gli  Stati  membri  che
l'abbiano ratificato. 
 
L'articolo 80 sara' cosi' redatto: 
  1. Il Codice e (o)  il  presente  Protocollo  si  applicheranno  al
territorio metropolitano di ogni Stato membro nei confronti del quale
essi siano in vigore e di ogni Stato aderente. Ogni Stato  membro  od
ogni Stato aderente potra', al momento della  firma  o  all'atto  del
proprio strumento di  ratifica  o  di  adesione  precisare,  mediante
dichiarazione fatta al Segretario Generale, il territorio  che  sara'
considerato a tal fine, come suo territorio metropolitano. 
  2. Ogni Stato membro che ratifichi il  Codice  e  (o)  il  presente
Protocollo, od ogni Stato aderente, potra', al momento  del  deposito
del proprio strumento di ratifica o di adesione, o in ogni altra data
successiva, notificarne al Segretario Generale che il Codice e (o) il
presente  Protocollo,  in  tutto  o  in  parte  e  sotto  riserva  di
specificate modifiche nella notificazione saranno  applicati  ad  una
qualsiasi delle  parti  del  proprio  territorio  metropolitano,  non
specificate in applicazione del paragrafo 1 del presente  articolo  o
ad uno qualsiasi degli altri territori di cui assicuri  le  relazioni
internazionali.  Le  modifiche  specificate  in   siffatta   notifica
potranno essere annullate o emendate con successiva notifica. 
  3. Ogni Stato membro nei  confronti  del  quale  il  Codice  ed  il
presente Protocollo siano in vigore, od ogni Stato aderente,  potra',
nei periodi in cui esso puo' denunciare il Codice e (o)  il  presente
Protocollo  in  conformita'  delle  disposizioni  dell'articolo   81,
notificare al Segretario Generale che il Codice  e  (o)  il  presente
Protocollo cessano di essere applicati ad  una  parte  qualsiasi  del
proprio territorio metropolitano  o  ad  uno  qualsiasi  degli  altri
territori in cui il Codice e (o) il presente Protocollo  siano  stati
applicati in conformita'  delle  disposizioni  del  paragrafo  2  del
presente articolo. 
 
L'articolo 81 sara' cosi' redatto: 
  Ogni stato membro che abbia notificato il  Codice  ed  il  presente
Protocollo, od ogni Stato che vi abbia aderito, non potra' denunciare
il Codice ed il Protocollo o soltanto il  Protocollo  o  una  o  piu'
delle parti da II a X dei detti strumenti, se non allo spirare di  un
periodo di 5 anni dopo la data in cui il Codice e (o)  il  Protocollo
sono entrati in vigore per tale Stato membro o tale Stato aderente  o
allo spirare di ogni altro periodo ulteriore di 5 anni; in ogni  caso
mediante un preavviso di un anno, notificato al Segretario  Generale.
Tale denuncia non pregiudichera' la validita' del Codice  e  (o)  del
Protocollo nei confronti degli altri  Stati  membri  che  li  abbiano
ratificati o degli altri Stati che vi abbiano aderito, sotto  riserva
che il numero di tali Parti non sia mai inferiore a tre per il Codice
ed a tre per il Protocollo. 
 
L'articolo 82 sara' cosi' redatto: 
  Il  Segretario  Generale  notifichera'  agli   Stati   membri   del
Consiglio, al Governo di ogni Stato aderente,  nonche'  al  Direttore
Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: 
      (i) la data di entrata in vigore del presente Protocollo  ed  i
nomi degli Stati membri che l'avranno ratificato; 
      (ii) il deposito di ogni strumento di  adesione  effettuato  in
applicazione delle disposizioni dell'articolo 79 ed ogni notifica che
lo accompagni; 
      (iii) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni 
degli articoli 4 e 80; e 
      (iv) ogni preavviso ricevuto in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 81. 
 
 
                              TITOLO II 
 
  1. Nessuno Stato membro del Consiglio  d'Europa  potra'  firmare  o
ratificare il presente Protocollo senza avere, contemporaneamente  od
anteriormente, firmato o ratificato il Codice  Europeo  di  Sicurezza
Sociale. 
  2. Nessuno Stato potra' aderire al presente Protocollo senza  avere
contemporaneamente od anteriormente  aderito  al  Codice  Europeo  di
Sicurezza Sociale. 
 
 
                             TITOLO III 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati  membri.
Esso verra' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica  saranno
depositati presso il Segretario Generale, sotto riserva,  occorrendo,
della previa decisione affermativa  e  preventiva  del  Comitato  dei
Ministri di cui al paragrafo 4 del titolo IV. 
  2. Il presente Protocollo entrera' in vigore un anno dopo  la  data
del deposito del terzo strumento di ratifica. 
  3. Per ogni firmatario  che  lo  ratifichera'  successivamente,  il
presente Protocollo entrera' in vigore  un  anno  dopo  la  data  del
deposito del proprio strumento di ratifica. 
 
                              TITOLO IV 
 
  1. Ogni firmatario che desideri avvalersi  delle  disposizioni  del
paragrafo 2 dell'articolo  2  del  Codice,  modificato  dal  presente
Protocollo, sottoporra', prima della ratifica, al Segretario Generale
un rapporto in cui sia indicato in quale misura il proprio sistema di
sicurezza  sociale  sia  conforme  alle  disposizioni  del   presente
Protocollo. Tale rapporto comprendera' un'esposizione: 
    (a) della legislazione esistente in materia; e 
    (b)  delle  prove  che  il  firmatario  soddisfa  alle   esigenze
statistiche  formulate  dalle  seguenti  disposizioni   del   Codice,
modificato dal presente Protocollo: 
      (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a)
o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b): 55 (a) o (b); 61  (a)  o  (b);
relativamente al numero delle persone assistite; 
      (ii) gli articoli 44, 65,66 o 67 relativamente  agli  ammontari
delle prestazioni; 
      (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 relativamente alla durata 
delle prestazioni in caso di disoccupazione; e 
      (iv)  il  paragrafo  2  dell'articolo  70  relativamente   alla
proporzione delle risorse provenienti da contributi assicurativi dei 
salariati assistiti; e 
    (c) tutti gli elementi di cui il firmatario desideri  sia  tenuto
conto in  base  ai  paragrafi  2  e  3  dell'articolo  2  del  Codice
modificato dal presente Protocollo. 
  Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel  modo
e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 
  2. Il firmatario interessato fornira'  al  Segretario  Generale,  a
richiesta   di   quest'ultimo,   informazioni   supplementari   sulla
conformita'  del  proprio   sistema   di   sicurezza   sociale   alle
disposizioni del presente Protocollo. 
  3. Detto rapporto e le informazioni supplementari saranno esaminati
dal  Comitato,  tenuto  conto  delle  disposizioni  del  paragrafo  3
dell'articolo 2 del Codice. Il Comitato sottoporra' al  Comitato  dei
Ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni. 
  4. Il Comitato dei Ministri decidera' con la  maggioranza  dei  due
terzi, in  conformita'  del  paragrafo  (d)  dell'articolo  20  dello
Statuto del Consiglio d'Europa, se il sistema  di  sicurezza  sociale
del detto firmatario  e'  conforme  alle  disposizioni  del  presente
Protocollo. 
  5. Ove decida  che  tale  sistema  di  sicurezza  sociale  non  sia
conforme alle disposizioni del presente Protocollo, il  Comitato  dei
Ministri ne informera' il firmatario interessato e potra' rivolgergli
delle raccomandazioni sul modo in cui tale  conformita'  puo'  essere
realizzata. 
 
  In fede di che, i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo. 
  Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 1964, in francese  ed  inglese,  i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che  sara'
depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale ne inviera' copie  certificate  conformi  a  ciascuno  degli
Stati  firmatari  ed   aderenti   nonche'   al   Direttore   Generale
dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. 
 
  (Seguono le firme).