(Codice Europeo-Addendum n. 2)
                  L'ADDENDUM 2 sara' cosi' redatto: 
 
                       VANTAGGI SUPPLEMENTARI 
 
                              PARTE II 
                            Cure mediche. 
 
  1. Il controllo medico o il trattamento medico secondo il  bisogno,
il mantenimento, le cure infermieristiche e le  altre  cure  connesse
nelle case di  convalescenza,  di  cura  e  sanatori  preventivi,  ed
istituti simili per la prevenzione  della  tubercolosi;  tuttavia  il
beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto  a  contribuire
alle spese di cure ricevute fino alla concorrenza di un terzo. 
  2. Le cure odontoiatriche di  mantenimento  per  tutte  le  persone
assistite, tuttavia, il  beneficiario  o  il  suo  capofamiglia  puo'
essere tenuto a contribuire alle spese di  cure  ricevute  sino  alla
concorrenza del 25 per cento salvo nel  caso  di  figli  o  di  donne
incinte. 
  3.  Le  protesi  dentarie;  tuttavia  il  beneficiario  o  il   suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo delle  protesi
fornite sino a concorrenza della meta' della spesa. 
  4. Le cure prestate negli ospedali, ivi compreso  il  ricovero,  le
cure generiche di medicina generale  o  di  specialisti,  secondo  la
necessita',  le  cure  infermieristiche  e  tutte  le  relative  cure
necessarie senza limiti di durata. 
  5. Le  cure  infermieristiche  a  domicilio  e  l'aiuto  domestico,
tuttavia, il beneficiario od il suo capofamiglia puo' essere tenuto a
contribuire alle spese delle cure ricevute nella misura in  cui  tale
contributo non comporti un onere troppo gravoso. 
  6. La fornitura di occhiali; tuttavia, il  beneficiario  o  il  suo
capofamiglia puo'  essere  tenuto  a  contribuire  alla  spesa  degli
occhiali forniti sino a concorrenza della meta'. 
  7.  La  fornitura   degli   apparecchi   acustici;   tuttavia,   il
beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto  a  contribuire
alla spesa degli apparecchi forniti sino a concorrenza della meta'. 
  8. La fornitura di arti artificiali ed altri  apparecchi  medici  o
chirurgici essenziali; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia
puo' essere tenuto a contribuire al costo  delle  forniture  ricevute
sino a concorrenza della meta'. 
  9. Quando il contributo del beneficiario o del suo capofamiglia  e'
fissato in una somma uniforme per ogni caso di trattamento o di  ogni
prescrizione di forniture, il  totale  dei  pagamenti  effettuati  da
tutte  le  persone  assistite  per  ciascuna   delle   categorie   di
prestazione di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7  ed  8,  non
deve superare la percentuale prescritta  del  costo  totale  di  tale
categoria nel corso di un periodo. 
  10. Le cure mediche, nella misura specificata all'articolo  10  del
Codice, modificato  dal  presente  Protocollo,  senza  condizione  di
"stage". 
 
 
                              PARTE III 
                       Indennita' di malattia. 
 
  11. L'indennita' di malattia  ad  un  tasso  che  non  deve  essere
inferiore a quello citato sull'articolo 16 del Codice,  senza  limite
di durata. 
 
 
                              PARTE IV 
                    Indennita' di disoccupazione. 
 
  12. L'indennita' di disoccupazione, ad un tasso che non deve essere
inferiore a quello citato nell'articolo 22 del Codice,  senza  limite
di durata, quando si sia ricorso  all'articolo  21  (a)  del  Codice,
modificato dal presente Protocollo, ai fini della ratifica. 
  13. Le prestazioni per i lavoratori che non hanno  la  possibilita'
d'invocare il diritto secondo le normali disposizioni di legge o  che
abbiano superato il periodo di pagamento delle prestazioni normali. 
 
 
                               PARTE V 
               Trattamento pensionistico di vecchiaia. 
 
  14. La prestazione di vecchiaia al tasso del 50  per  cento  almeno
della prestazione di cui all'articolo 28 del Codice,  modificato  dal
presente Protocollo: 
    (a) nel caso  previsto  dal  paragrafo  2  dell'articolo  29  del
Codice, o, quando la prestazione di cui all'articolo 28  del  Codice,
modificato dal presente protocollo, e' subordinata ad un  periodo  di
residenza e, ove il membro  non  si  avvale  delle  disposizioni  del
paragrafo 3 dell'articolo 29 del Codice, dopo dieci anni di 
residenza; e 
    (b) nel caso  previsto  dal  paragrafo  5  dell'articolo  29  del
Codice, sotto  riserva  delle  condizioni  prescritte  relative  alle
precedenti attivita' economiche della persona assistita. 
 
 
                              PARTE VI 
Trattamento  in  caso  di  infortuni  sul  lavoro   e   di   malattie
                           professionali. 
 
  15. La rieducazione professionale delle vittime  di  infortuni  sul
lavoro o di malattie professionali. 
  16. In  caso  di  morte  del  capofamiglia  assistito  a  causa  di
infortunio  sul  lavoro  o  per  malattia  professionale,   pagamenti
periodici agli ascendenti del capofamiglia, di ammontare  equivalente
almeno al 20 per cento del guadagno precedente di quest'ultimo o  del
salario di un operaio non  qualificato  adulto,  di  sesso  maschile,
calcolato  in  conformita'  delle  disposizioni  dell'articolo  65  o
dell'articolo 66 del Codice, secondo il caso,  sotto  riserva  che  i
pagamenti periodici non superino la somma versata dal capofamiglia ai
fini del mantenimento degli ascendenti. 
  17. In caso di morte del capofamiglia  assistito,  dovuta  a  causa
diversa  da  infortunio  sul  lavoro  o  da  malattia   professionale
pagamenti  periodici  ai  sopravviventi   del   capofamiglia   quando
quest'ultimo godeva di pensione per  perdita  totale  o  per  perdita
grave della capacita' di guadagno; tali  pagamenti  ai  sopravviventi
devono essere calcolati in conformita' delle disposizioni in  materia
del Codice, modificato dal presente Protocollo. 
 
 
                             PARTE VIII 
                 Trattamento in caso di maternita'. 
 
  18. Un premio o dei premi di natalita', od un  pagamento  periodico
durante l'allattamento materno del bambino. 
  19.  Dei  pagamenti  periodici,  calcolati  in  conformita'   delle
disposizioni  in  materia  del  Codice,   modificato   dal   presente
Protocollo, alla moglie a carico  di  coloro  che  appartengono  alle
categorie assistite di un ammontare  almeno  equivalente  al  50  per
cento della prestazione di cui all'articolo 50 del Codice, modificato
dal presente Protocollo. 
  20. Delle prestazioni di maternita' senza condizione di "stage". 
 
 
                              PARTE IX 
                 Trattamento in caso di invalidita'. 
 
  21. La prestazione di invalidita', al tasso del 50 per cento almeno
della prestazione di cui all'articolo 56 del Codice,  modificato  dal
presente Protocollo: 
    (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 del Codice
o,  quando  la  prestazione  di  cui  all'articolo  56  del   Codice,
modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un  periodo  di
residenza e che il  membro  non  si  avvale  delle  disposizioni  del
paragrafo 3 dell'articolo 57 del Codice, dopo cinque anni di 
residenza; e 
    (b) nel caso in cui la persona assistita non abbia adempiuto alle
condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo
2 dell'articolo 57 del Codice, per la sola ragione che essa era molto
avanti  con  gli  anni  al  momento  dell'entrata  in  vigore   delle
disposizioni relative alla applicazione di  questa  parte  modificata
dal presente Protocollo, sotto riserva  delle  condizioni  prescritte
relative  alle  attivita'   economiche   precedenti   della   persona
assistita. 
  22. Il riadattamento professionale degli invalidi. 
 
 
                               PARTE X 
                Prestazioni riservate ai superstiti. 
 
  23. La prestazione ai superstiti al tasso del 50 per  cento  almeno
della prestazione di cui all'articolo 62 del Codice,  modificato  dal
presente Protocollo: 
    (a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice
o,  quando  la  prestazione  di  cui  all'articolo  62  del   Codice,
modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un  periodo  di
residenza e che il membro  non  si  avvalga  delle  disposizioni  del
paragrafo  3  dell'articolo  63  del  Codice,  dopo  cinque  anni  di
residenza; 
    (b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia  non  abbia
osservato le condizioni prescritte in conformita' delle  disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice per la sola  ragione  che
egli era troppo anziano  al  momento  dell'entrata  in  vigore  delle
disposizioni relative alla applicazione di  questa  parte  modificata
dal presente Protocollo, sotto riserva  delle  condizioni  prescritte
relative alle precedenti attivita' economiche del capofamiglia. 
  24. Pagamenti periodici al vedovo infermo  ed  indigente  di  donna
capofamiglia assistita di un ammontare che sia almeno equivalente  al
20 per cento del guadagno anteriore del capofamiglia o al salario  di
un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile,  calcolato  in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 65  o  dell'articolo  66
del Codice, secondo il caso. 
 
 
                       PARTI II, III, VI o X. 
 
  25.  Una  indennita'  per  spese  funerarie  alle  persone  attive,
assistite, ammontante a: 
    (i) sia trenta volte il  precedente  guadagno  giornaliero  della
persona assistita che serve o che sarebbe servito di base al  calcolo
della indennita' ai sopravviventi, dell'indennita' di malattia, o  di
quella in caso di infortunio sul lavoro o di malattie  professionali,
secondo il caso, tuttavia,  non  e'  necessario  che  la  prestazione
totale  sia  superiore  a  trenta  volte   il   salario   giornaliero
dell'operaio qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice; 
    (ii) sia trenta volte il  salario  giornaliero  dell'operaio  non
qualificato, adulto, di sesso maschile, tal  quale  e'  stabilito  in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice. 
 
 
                           PARTI II o III 
 
  26. Una indennita' per spese funerarie alla vedova ed  ai  figli  a
carico assistiti o alle vedove ed ai figli  a  carico  della  persona
assistita ammontante a: 
    (i) sia quindici volte  il  guadagno  giornaliero  anteriore  del
capofamiglia che  serve  di  base  al  calcolo  della  indennita'  di
malattia; tuttavia non e' necessario che la  prestazione  totale  sia
superiore  a  quindici  volte  il  salario  giornaliero  dell'operaio
qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita',
delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice; 
    (ii) sia quindici volte il salario giornaliero  dell'operaio  non
qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale,  e'  stabilito  in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice.