L'ADDENDUM 2 sara' cosi' redatto:
VANTAGGI SUPPLEMENTARI
PARTE II
Cure mediche.
1. Il controllo medico o il trattamento medico secondo il bisogno,
il mantenimento, le cure infermieristiche e le altre cure connesse
nelle case di convalescenza, di cura e sanatori preventivi, ed
istituti simili per la prevenzione della tubercolosi; tuttavia il
beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire
alle spese di cure ricevute fino alla concorrenza di un terzo.
2. Le cure odontoiatriche di mantenimento per tutte le persone
assistite, tuttavia, il beneficiario o il suo capofamiglia puo'
essere tenuto a contribuire alle spese di cure ricevute sino alla
concorrenza del 25 per cento salvo nel caso di figli o di donne
incinte.
3. Le protesi dentarie; tuttavia il beneficiario o il suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire al costo delle protesi
fornite sino a concorrenza della meta' della spesa.
4. Le cure prestate negli ospedali, ivi compreso il ricovero, le
cure generiche di medicina generale o di specialisti, secondo la
necessita', le cure infermieristiche e tutte le relative cure
necessarie senza limiti di durata.
5. Le cure infermieristiche a domicilio e l'aiuto domestico,
tuttavia, il beneficiario od il suo capofamiglia puo' essere tenuto a
contribuire alle spese delle cure ricevute nella misura in cui tale
contributo non comporti un onere troppo gravoso.
6. La fornitura di occhiali; tuttavia, il beneficiario o il suo
capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire alla spesa degli
occhiali forniti sino a concorrenza della meta'.
7. La fornitura degli apparecchi acustici; tuttavia, il
beneficiario o il suo capofamiglia puo' essere tenuto a contribuire
alla spesa degli apparecchi forniti sino a concorrenza della meta'.
8. La fornitura di arti artificiali ed altri apparecchi medici o
chirurgici essenziali; tuttavia il beneficiario o il suo capofamiglia
puo' essere tenuto a contribuire al costo delle forniture ricevute
sino a concorrenza della meta'.
9. Quando il contributo del beneficiario o del suo capofamiglia e'
fissato in una somma uniforme per ogni caso di trattamento o di ogni
prescrizione di forniture, il totale dei pagamenti effettuati da
tutte le persone assistite per ciascuna delle categorie di
prestazione di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 ed 8, non
deve superare la percentuale prescritta del costo totale di tale
categoria nel corso di un periodo.
10. Le cure mediche, nella misura specificata all'articolo 10 del
Codice, modificato dal presente Protocollo, senza condizione di
"stage".
PARTE III
Indennita' di malattia.
11. L'indennita' di malattia ad un tasso che non deve essere
inferiore a quello citato sull'articolo 16 del Codice, senza limite
di durata.
PARTE IV
Indennita' di disoccupazione.
12. L'indennita' di disoccupazione, ad un tasso che non deve essere
inferiore a quello citato nell'articolo 22 del Codice, senza limite
di durata, quando si sia ricorso all'articolo 21 (a) del Codice,
modificato dal presente Protocollo, ai fini della ratifica.
13. Le prestazioni per i lavoratori che non hanno la possibilita'
d'invocare il diritto secondo le normali disposizioni di legge o che
abbiano superato il periodo di pagamento delle prestazioni normali.
PARTE V
Trattamento pensionistico di vecchiaia.
14. La prestazione di vecchiaia al tasso del 50 per cento almeno
della prestazione di cui all'articolo 28 del Codice, modificato dal
presente Protocollo:
(a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 29 del
Codice, o, quando la prestazione di cui all'articolo 28 del Codice,
modificato dal presente protocollo, e' subordinata ad un periodo di
residenza e, ove il membro non si avvale delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 29 del Codice, dopo dieci anni di
residenza; e
(b) nel caso previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 29 del
Codice, sotto riserva delle condizioni prescritte relative alle
precedenti attivita' economiche della persona assistita.
PARTE VI
Trattamento in caso di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali.
15. La rieducazione professionale delle vittime di infortuni sul
lavoro o di malattie professionali.
16. In caso di morte del capofamiglia assistito a causa di
infortunio sul lavoro o per malattia professionale, pagamenti
periodici agli ascendenti del capofamiglia, di ammontare equivalente
almeno al 20 per cento del guadagno precedente di quest'ultimo o del
salario di un operaio non qualificato adulto, di sesso maschile,
calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o
dell'articolo 66 del Codice, secondo il caso, sotto riserva che i
pagamenti periodici non superino la somma versata dal capofamiglia ai
fini del mantenimento degli ascendenti.
17. In caso di morte del capofamiglia assistito, dovuta a causa
diversa da infortunio sul lavoro o da malattia professionale
pagamenti periodici ai sopravviventi del capofamiglia quando
quest'ultimo godeva di pensione per perdita totale o per perdita
grave della capacita' di guadagno; tali pagamenti ai sopravviventi
devono essere calcolati in conformita' delle disposizioni in materia
del Codice, modificato dal presente Protocollo.
PARTE VIII
Trattamento in caso di maternita'.
18. Un premio o dei premi di natalita', od un pagamento periodico
durante l'allattamento materno del bambino.
19. Dei pagamenti periodici, calcolati in conformita' delle
disposizioni in materia del Codice, modificato dal presente
Protocollo, alla moglie a carico di coloro che appartengono alle
categorie assistite di un ammontare almeno equivalente al 50 per
cento della prestazione di cui all'articolo 50 del Codice, modificato
dal presente Protocollo.
20. Delle prestazioni di maternita' senza condizione di "stage".
PARTE IX
Trattamento in caso di invalidita'.
21. La prestazione di invalidita', al tasso del 50 per cento almeno
della prestazione di cui all'articolo 56 del Codice, modificato dal
presente Protocollo:
(a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 57 del Codice
o, quando la prestazione di cui all'articolo 56 del Codice,
modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un periodo di
residenza e che il membro non si avvale delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 57 del Codice, dopo cinque anni di
residenza; e
(b) nel caso in cui la persona assistita non abbia adempiuto alle
condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni del paragrafo
2 dell'articolo 57 del Codice, per la sola ragione che essa era molto
avanti con gli anni al momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni relative alla applicazione di questa parte modificata
dal presente Protocollo, sotto riserva delle condizioni prescritte
relative alle attivita' economiche precedenti della persona
assistita.
22. Il riadattamento professionale degli invalidi.
PARTE X
Prestazioni riservate ai superstiti.
23. La prestazione ai superstiti al tasso del 50 per cento almeno
della prestazione di cui all'articolo 62 del Codice, modificato dal
presente Protocollo:
(a) nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice
o, quando la prestazione di cui all'articolo 62 del Codice,
modificato dal presente Protocollo, e' subordinata ad un periodo di
residenza e che il membro non si avvalga delle disposizioni del
paragrafo 3 dell'articolo 63 del Codice, dopo cinque anni di
residenza;
(b) nel caso di persone assistite il cui capofamiglia non abbia
osservato le condizioni prescritte in conformita' delle disposizioni
del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Codice per la sola ragione che
egli era troppo anziano al momento dell'entrata in vigore delle
disposizioni relative alla applicazione di questa parte modificata
dal presente Protocollo, sotto riserva delle condizioni prescritte
relative alle precedenti attivita' economiche del capofamiglia.
24. Pagamenti periodici al vedovo infermo ed indigente di donna
capofamiglia assistita di un ammontare che sia almeno equivalente al
20 per cento del guadagno anteriore del capofamiglia o al salario di
un operaio non qualificato, adulto, di sesso maschile, calcolato in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 o dell'articolo 66
del Codice, secondo il caso.
PARTI II, III, VI o X.
25. Una indennita' per spese funerarie alle persone attive,
assistite, ammontante a:
(i) sia trenta volte il precedente guadagno giornaliero della
persona assistita che serve o che sarebbe servito di base al calcolo
della indennita' ai sopravviventi, dell'indennita' di malattia, o di
quella in caso di infortunio sul lavoro o di malattie professionali,
secondo il caso, tuttavia, non e' necessario che la prestazione
totale sia superiore a trenta volte il salario giornaliero
dell'operaio qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice;
(ii) sia trenta volte il salario giornaliero dell'operaio non
qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale e' stabilito in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice.
PARTI II o III
26. Una indennita' per spese funerarie alla vedova ed ai figli a
carico assistiti o alle vedove ed ai figli a carico della persona
assistita ammontante a:
(i) sia quindici volte il guadagno giornaliero anteriore del
capofamiglia che serve di base al calcolo della indennita' di
malattia; tuttavia non e' necessario che la prestazione totale sia
superiore a quindici volte il salario giornaliero dell'operaio
qualificato di sesso maschile, tal quale e' stabilito in conformita',
delle disposizioni dell'articolo 65 del Codice;
(ii) sia quindici volte il salario giornaliero dell'operaio non
qualificato, adulto, di sesso maschile, tal quale, e' stabilito in
conformita' delle disposizioni dell'articolo 66 del Codice.