ARTICOLO 9.
Le persone assistite devono comprendere:
(a) sia le categorie prescritte di salariati, costituenti in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonche' le
mogli e i figli dei membri di tali categorie;
(b) sia le categorie prescritte della popolazione attiva,
costituenti in totale almeno il 20 per cento dell'insieme dei
residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie;
(c) sia le categorie prescritte di residenti, costituenti in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.