(Codice Europeo-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  Le persone assistite devono comprendere: 
    (a) sia le categorie  prescritte  di  salariati,  costituenti  in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei salariati, nonche'  le
mogli e i figli dei membri di tali categorie; 
    (b)  sia  le  categorie  prescritte  della  popolazione   attiva,
costituenti in  totale  almeno  il  20  per  cento  dell'insieme  dei
residenti, nonche' le mogli ed i figli dei membri di tali categorie; 
    (c) sia le categorie  prescritte  di  residenti,  costituenti  in
totale almeno il 50 per cento dell'insieme dei residenti.