Allegato VII
Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
Osimo (Ancona), 10 novembre 1975
Signor Ministro,
in riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data odierna,
ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:
Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio
italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte
da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a
portare con se' i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i
fondi che esse possiedono a condizione che tali beni e tali fondi
siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non
sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.
Tale trasferimento verra' effettuato alle condizioni e nei limiti
da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste
dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il
trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei beni
mobili e immobili, saranno egualmente stabilite nel corso delle
stesse trattative.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta
considerazione.
M. RUMOR
S.E. il Signor Milos MINIC
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia
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Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia
Osimo (Ancona), 10 novembre 1975
Signor Ministro,
ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota
della Sua lettera del seguente tenore:
"In riferimento all'articolo 3 del Trattato firmato in data
odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:
Le persone che, in base al suddetto articolo lasciano il territorio
italiano, saranno autorizzate, dopo il pagamento dei debiti o imposte
da cui esse risultassero gravate sul territorio sopra menzionato, a
portare con se' i propri beni mobili o a venderli e a trasferire i
fondi che esse possiedono a condizione che tali beni e tali fondi
siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei beni non
sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di importazione.
Tale trasferimento verra' effettuato alle condizioni e nei limiti
da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste
dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni e il termine per il
trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare delle vendite dei beni
mobili e immobili, saranno egualmente stabilite nel corso delle
stesse trattative".
Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta
considerazione.
M. MINIC
S.E. il Signor Mariano RUMOR
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana