Allegato VIII
Il Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia
Osimo (Ancona), 10 novembre 1975
Signor Ministro,
in riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data odierna,
ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il mio Governo e'
pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto articolo agli
immobili appartenenti alle persone che, sulla base del secondo e
terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il territorio
jugoslavo senza aver alienato i propri immobili.
Le suddette persone saranno autorizzate, dopo il pagamento dei
debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che
esse lasciano, a portare con se' i propri beni mobili o a venderli e
a trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che quei beni e
quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei
beni non sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di
importazione.
Il trasferimento dei beni in Italia sara' effettuato alle
condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso
delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni
e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare
delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse
trattative.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta
considerazione.
M. MINIC
S.E. il Signor Mariano RUMOR
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
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Il Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
Osimo (Ancona), 10 novembre 1975
Signor Ministro,
ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che ho preso nota
della Sua lettera del seguente tenore:
"In riferimento all'articolo 4 del Trattato firmato in data
odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il mio
Governo e' pronto a concedere il trattamento previsto nel suddetto
articolo agli immobili appartenenti alle persone che, sulla base del
secondo e terzo capoverso dell'articolo 3 del Trattato, lasciano il
territorio jugoslavo senza aver alienato i propri immobili.
Le suddette persone saranno autorizzate, dopo il pagamento dei
debiti o imposte da cui esse risultassero gravate nel territorio che
esse lasciano, a portare con Se i propri beni mobili o a venderli e a
trasferire i fondi che esse possiedono a condizione che quei beni e
quei fondi siano stati legalmente acquistati. Il trasferimento dei
beni non sara' gravato da alcuna imposta di esportazione o di
importazione.
Il trasferimento dei beni in Italia sara' effettuato alle
condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso
delle trattative previste dall'articolo 4 del Trattato. Le condizioni
e il termine per il trasferimento dei fondi, compreso l'ammontare
delle vendite, saranno egualmente stabilite nel corso delle stesse
trattative".
Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto
precede,
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta
considerazione.
M. RUMOR
S.E. il Signor Milos MINIC
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia