(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti fede sono  unicamente  quelli  indicati  nella
convenzione. 
 
CONVENZIONE SULLA  RESPONSABILITA'  DEGLI  ALBERGATORI  PER  LE  COSE
                   PORTATE DAI CLIENTI IN ALBERGO 
 
  I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, 
  Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una 
piu' stretta unione fra i Membri, in particolare mediante  l'adozione
di norme comuni in campo giuridico; 
  Ritenendo opportuno procedere ad una armonizzazione di alcune norme 
relative alla responsabilita' degli albergatori per le  cose  portate
dai clienti in albergo; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Ogni Parte Contraente si impegna ad uniformare il proprio 
diritto interno, al piu' tardi entro dodici mesi a partire dalla data
di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti,
alle norme formulate  nell'allegato  concernenti  la  responsabilita'
degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo. 
  2. Ogni Parte Contraente conserva tuttavia la facolta' di aumentare 
la responsabilita' degli albergatori. 
  3. Ogni Parte Contraente comunichera' al Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa  i  testi  ufficiali  della  propria  legislazione
concernente la materia  regolata  dalla  Convenzione.  Il  Segretario
Generale trasmettera' copia dei testi alle altre Parti.