(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  Ogni Parte Contraente ha la facolta': 
    (a) di fissare, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 
dell'articolo  1  dell'allegato,   il   limite   di   responsabilita'
dell'albergatore  all'equivalente  di  100  volte  almeno  il  prezzo
giornaliero della locazione dell'alloggio; 
    (b) di limitare per ogni oggetto, in deroga alle disposizioni del 
paragrafo  3  dell'articolo  1  dell'allegato,   la   responsabilita'
dell'albergatore ad una somma non inferiore all'equivalente di  1.500
franchi oro o, in caso di applicazione del paragrafo precedente, a 50
volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; 
    (c) di non applicare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 
1 dell'allegato che per quanto riguarda gli oggetti che si trovano in
albergo; 
    (d) di permettere agli albergatori, in deroga alle disposizioni 
dell'articolo 6 dell'allegato,  di  ridurre,  nei  casi  previsti  al
paragrafo 1 (a) dell'articolo  2  e  dell'articolo  4  dell'allegato,
salvo in caso di dolo o di colpa  ad  esso  equivalente,  la  propria
responsabilita' con un accordo speciale concluso con il cliente e  da
lui  firmato,  che  non   conterra'   alcuna   altra   clausola;   la
responsabilita' dell'albergatore non potra' tuttavia venir ridotta ad
un ammontare inferiore a quello previsto dalle disposizioni  adottate
in applicazione della Convenzione; 
    (e) di applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 
dell'allegato, le norme in esso contenute concernenti i veicoli,  gli
oggetti che ne formano il carico lasciati  su  di  essi  nonche'  gli
animali vivi, o di regolare in ogni  altro  modo  la  responsabilita'
dell'albergatore a tale riguardo.