(Convenzione-art. 3)
                             Articolo 3 
 
  1. La presente Convenzione si applica ai territori metropolitani 
delle Parti Contraenti. 
  2. Ogni Parte Contraente puo', al momento della firma della 
presente  Convenzione  o  del  deposito  del  proprio  strumento   di
ratifica, di accettazione o di adesione,  o  in  ogni  altro  momento
successivo, dichiarare mediante notifica  indirizzata  al  Segretario
Generale del Consiglio  d'Europa,  che  la  presente  Convenzione  si
applichera'  al  territorio  od  ai  territori  indicati   in   detta
dichiarazione, del quale o dei quali curi le relazioni internazionali
o per il quale o i quali sia autorizzata a stipulare. 
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente 
potra', per quel che riguarda ogni territorio in essa  citato  essere
ritirata alle condizioni  previste  dall'articolo  6  della  presente
Convenzione.