(Convenzione-art. 4)
                             Articolo 4 
 
  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma dei Membri del 
Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata od accettata. Gli strumenti
di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del 
deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 
  3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario 
che la rettifichi, o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data
del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.