Articolo 4 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata od accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario che la rettifichi, o l'accetti successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.