(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare 
ogni  Stato  non  membro  del  Consiglio  ad  aderire  alla  presente
Convenzione. 
  2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il 
Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di  adesione  che
avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.