Articolo 5 1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.