(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  1. Una Parte Contraente non potra' denunciare la presente 
Convenzione prima dello spirare  di  un  termine  di  cinque  anni  a
partire dalla data di entrata in vigore della  Convenzione  nei  suoi
confronti. Tale denuncia verra' fatta mediante  notifica  indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. Tale denuncia avra' effetto, per la Parte Contraente 
interessata, sei mesi dopo la data del suo ricevimento da  parte  del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.