(Convenzione-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' ai 
Membri del Consiglio ed  al  Governo  di  ogni  Stato  aderente  alla
presente Convenzione: 
    (a) ogni firma ed il deposito di ogni strumento di ratifica, di 
accettazione o di adesione; 
    (b) ogni data di entrata in vigore; 
    (c) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni 
degli articoli 3 e 6. 
 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale 
scopo, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
  FATTO a Parigi, il 17 dicembre 1962, in francese ed inglese, 
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale ne comunichera' copia certificata conforme ad  ogni  Governo
firmatario e aderente. 
 
  (Seguono le firme).